Ferie personale ATA periodo estivo e chiusura dei locali scolastici nei mesi di luglio e agosto

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Le istituzioni scolastiche assicurano l’apertura degli uffici anche nei mesi estivi, tuttavia deve essere garantito il diritto sancito dalla Costituzione nell’articolo 36, di assicurare al personale ATA il godimento delle ferie estive, per recuperare la forma fisica e psichica e per trascorrere più tempo con la propria famiglia.

Negli ultimi anni, assicurando i servizi essenziali e la continuità del servizio pubblico, le scuole deliberano la chiusura degli uffici in determinate giornate, non solo durante l’anno, ma anche durante i mesi estivi.

Chiusure prefestive

Solitamente si tratta della chiusura del sabato, in quelle scuole dove non si applica la settimana corta oppure si dispone la chiusura nel mese di agosto nella giornata che precede e/o che segue il giorno di ferragosto.

Le chiusure prefestive, riguardano anche il personale docente, ma incidono prevalentemente sul personale ATA che dovranno coprire dette giornate con ulteriori giorni di ferie o altre tipologie di permessi.

Tenendo conto in modo particolare delle esigenze dell’Istituto, in relazione alle diverse qualifiche professionali, compatibilmente con le esigenze di servizi, è necessario assicurare a ciascun dipendente, il godimento di un periodo di ferie continuativo di almeno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto (art. 13 co. 11 CCNL 29/11/2007).

Le segreterie delle scuole, ai fini del godimento delle ferie, hanno pubblicato in tempo utile, i prospetti con il piano ferie dettagliato, per assicurare a ciascun lavoratore la possibilità, di organizzare il proprio tempo libero e le proprie vacanze estive da solo o insieme alla propria famiglia.

I prospetti compilati, contengono anche l’indicazione delle giornate di chiusura della scuola, inoltre, sono elencati tutti i tipi di permesso retribuito e non retribuito, i giorni di ferie spettanti, i riposi compensativi, i congedi, le aspettative, secondo le singole richieste presentate dagli interessati.

I periodi di ferie potrebbero essere variati solo per documentati motivi o particolari necessità personali impreviste o esigenze di servizio non preventivate.

Qualora dovessero emergere mancanze di copertura del servizio così come disposto, il piano ferie, potrà subire delle modifiche in accordo degli interessati, prima di procedere con la modifica d’ufficio.

Solo nei casi estremi, l’amministrazione potrebbe revocare le ferie già concesse, in tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate in conseguenza alla mancata fruizione delle ferie spettanti.

Chiusura degli uffici

Gli uffici di segreteria potranno rimanere chiusi solo in giornate stabilite, tali chiusure sono possibili in quanto preventivate e disposte nel consiglio d’istituto, previa adesione del personale ATA interessato.

Sarà cura delle scuole informare gli utenti, gli enti locali nonché l’ufficio scolastico delle giornate di chiusura degli uffici amministrativi.

Il personale nelle giornate di chiusura, dovrà usufruire di ferie, festività soppresse o riposo compensativo, le predette giornate e risultano anch’esse nel prospetto riassuntivo delle ferie di tutto il personale ATA.

Contingente minimo di personale in servizio

Le singole scuole si assicurano con il piano ferie, il contingente minimo di personale in servizio, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e assistenti amministrativi, nei mesi di luglio/agosto, i plessi staccati solitamente rimangono chiusi, e il personale sarà utilizzato essenzialmente presso la sede centrale, tranne eccezioni particolari.

Alcune scuole, in particolare gli Istituti d’Istruzione superiore potrebbero decidere il rientro in servizio di tutto il personale della scuola per gli ultimi giorni di agosto, sia per predisporre l’avvio del nuovo anno scolastico e sia per portare a termine gli adempimenti del corrente anno scolastico, tra cui il recupero dei debiti scolastici.

In particolare, ove possibile, si chiederà al personale che cesserà al 31/08, per trasferimento in altra scuola, per cessazione di contratto a termine o per pensionamento, di garantire altresì una sorta di passaggio di consegne dello stato dell’arte per il lavoro di propria competenza.

Al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici, devono procedere con le operazioni di pulizia di pavimenti, pareti, arredi e suppellettili nelle sedi e nei plessi interessati, compatibilmente, per le sedi interessate, con lo svolgimento degli esami, tenendo conto dell’effettuazioni di eventuali lavori di manutenzione straordinaria, o utilizzo dei plessi per altre attività.

Completati gli impegni degli esami di stato, e di pulizia, i collaboratori scolastici utilizzati nei plessi staccati, possono essere chiamati a prestare la propria attività lavorativa nei mesi di luglio e agosto, nella sede centrale, dove, gli uffici di segreteria rimangono aperti, dovendo assicurare e garantire l’erogazione dei servizi pubblici, per i quali le scuole sono preposte, gli uffici di segreteria potranno rimanere chiusi solo nelle giornate stabilite.

La segreteria non potrà mai essere chiusa, fatta eccezione delle giornate preventivate, anche negli uffici si dovrà garantire, per i due mesi estivi, il contingente minimo di personale in servizio, per far fronte ai numerosi adempimenti amministrativi, tra cui la definizione degli organici, il numero definitivo degli alunni, trasferimenti, scadenze di natura fiscale, nuovi contratti.

Sono ormai definiti, per tutto il personale, gli orari estivi dei singoli addetti, con l’indicazione del numero minimo di lavoratori necessari ad assicurare l’erogazione dei servizi e ogni altro impegno predefinito dalla scuola, tra cui il recupero del debito scolastico o le attività legate a progetti quali l’avvio di lavori correlati all’avvio dell’anno scolastico 23/24 o al PNRR.

La prestazione lavorativa, nei mesi estivi, sarà articolata nel solo turno antimeridiano, fatte salve esigenze straordinarie non prevedibili per le quali si disporrà la turnazione pomeridiana.

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