Ferie personale ATA: in caso di supplenze su più scuole non sono mai perse
Quesiti sulle ferie del personale ATA: la nostra rubrica di consulenza che, nel mese di maggio, diventa importante per le segreterie scolastiche alle prese con il piano da predisporre in tempo utile. Oggi un caso piuttosto particolare.
Salve, Sono un cs ata e ho un quesito sulle ferie . Ho avuto un incarico da settembre fino al 9 giugno presso una scuola come personale Covid, ma a fine aprile ho ricevuto una convocazione fino al 30 giugno presso un’altra scuola ed ho accettato l’incarico. Ora non mi è ben chiaro, e neanche nelle due segreterie scolastiche hanno le idee chiare, che fine facciano le ferie maturate fino ad aprile , se cioè vengono retribuite o se invece posso trasportarle nell’altra scuola e usufruirne. Vi sarei grata se riusciste a risolvere questo dubbio Grazie
di Giovanni Calandrino – innanzitutto non mi è chiaro come mai ad aprile la scuola assegna una supplenza fino al 30.06. Il D.M. 430/2000 all’art. 6 afferma che:
- I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
- Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell’articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.
Dunque a parere dello scrivente il termine ultimo della suddetta supplenza doveva essere la fine delle lezioni.
Fatta questa doverosa premessa, la riposta alla questione ferie è semplice, considerato che l’art. 19.2 del CCNL/2007 ribadisce che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico”.
Deve fruire delle ferie precedentemente maturate nella scuola di attuale servizio.
Per l’eventuale monetizzazione occorre fare riferimento ai recenti provvedimenti normativi.
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