Ferie Personale ATA a tempo indeterminato: vanno consumate entro l’anno salvo particolari motivi
Le ferie del personale ATA a tempo indeterminato sono normate dal nostro CCNL all’art. 13:
- Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
- La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
- I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
- Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
- Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
- Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
- Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art.15 conserva il diritto alle ferie.
- Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
- [omissis]
- In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
[omissis]
Il quesito:
volevo sapere se sono obbligata a prendere più ferie di quelle di cui avrei bisogno. Mi viene chiesto di non lasciare più di tre quattro giorni. Mi chiedo, visto che posso usufruire delle ferie dell ‘anno in corso fino ad Aprile 2023 sono obbligata ad utilizzarle? Grazie buona giornata
di Giovanni Calandrino – le ferie maturate nell’anno scolastico, in linea generale, vanno consumate nell’anno di riferimento. Tuttavia in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento è possibile fruire le ferie non godute non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Ciò significa che devono sussistere delle motivazione, come sopra descritte, per non godere in totalità delle ferie maturate nell’anno scolastico in essere.
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