Ferie per i docenti a tempo indeterminato e determinato: ecco le info utili

WhatsApp
Telegram

Le ferie sono un diritto fondamentale del personale scolastico, regolamentato dagli articoli 13 del CCNL 2006-2009 e 35 del CCNL 2019-2021.

Docenti a tempo indeterminato

I docenti di ruolo e quelli con supplenza annuale su posto vacante hanno diritto a:

  • 32 giorni di ferie per anzianità superiore a 3 anni (anche con contratti a termine precedenti).
  • 30 giorni di ferie per anzianità fino a 3 anni.
  • 4 giorni di riposo aggiuntivi, da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto.

Maturazione: Le ferie maturano anche durante:

  • Assenze retribuite per intero (maternità, congedi parentali, permessi retribuiti, legge 104, lutto, matrimonio).
  • Assenze retribuite parzialmente (congedo parentale al 30%, malattia al 90% o 50%).

Si riducono invece durante aspettative non retribuite e congedo biennale legge 104/92. Giorno libero e settimana corta non incidono sulla maturazione.

Docenti part-time

  • Orizzontale: Stesso numero di giorni dei colleghi full-time.
  • Verticale: Giorni di ferie proporzionali alle giornate lavorate.

Fruizione: Le ferie si fruiscono principalmente nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali (art. 1, comma 54, legge 22/2012), esclusi scrutini ed esami. È possibile fruire di massimo 6 giorni durante l’anno scolastico, con le stesse modalità dei permessi retribuiti (art. 13, comma 9, CCNL scuola e art. 15, comma 2, CCNL scuola).

Interruzione: Possibile per malattia superiore a 3 giorni o ricovero ospedaliero, con rimborso spese documentate per il rientro e il ritorno al luogo di ferie, oltre al rimborso per i giorni non goduti.

Rinvio: Possibile per esigenze di servizio o personali, o per malattia, entro l’anno scolastico successivo (art. 13, comma 10, CCNL scuola).

Monetizzazione: Non è generalmente consentita, salvo casi di decesso, malattia, infortunio o risoluzione del contratto per inidoneità fisica permanente e assoluta.

Docenti a tempo determinato

Le ferie sono proporzionali al servizio prestato (art. 35, comma 2, CCNL 2019-2021). Se la durata del contratto non permette la fruizione, vengono monetizzate al termine del contratto o dell’anno scolastico. La Cassazione (ordinanza n. 9860/2024) ha stabilito che il docente non perde il diritto all’indennità sostitutiva per non aver chiesto le ferie, a meno che non sia stato invitato dal dirigente a goderne con esplicito avviso della perdita del diritto in caso contrario.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri