Ferie non godute per diniego ATA art. 59, non c’è prescrizione

Il dibattito sulle ferie per il personale ATA che accetta art. 59 è aperto. Con la consulenza abbiamo cercato di dare alcuni punti fermi.
Una nostra lettrice chiede
Sono una collaboratrice di ruolo , nel 2009/10 ho accettato l’incarico come AA maturando 7 giorni di ferie, nella mia scuola di titolarità non mi hanno permesso di usufruire di tali giorni quindi Amen, vorrei gentilmente sapere i 7 giorni li ho persi, vanno in prescrizione o posso richiederli ancora? In questi anni è cambiato il D S, grazie
di Giovanni Calandrino – Il comma 10 dell’art. 13 del CCNL scuola/2007 afferma che, In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
Nel suo caso avrebbe potuto godere delle ferie maturate, durante la supplenza ai sensi dell’art. 59 CCNL scuola, al rientro nella sede di titolarità. Cosi come ribadisce l’orientamento applicativo ARAN:
Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.
Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).
Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.
La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.
Di fatto il DS, con la mancata concessione, ha agito contro il comma 8 dell’art. 13 del CCNL scuola (Le ferie sono un diritto irrinunciabile [omissis])
La sentenza n. 15652/2018 della Cassazione, pubblicata il 14 giugno 2018 dalla Sezione Lavoro nell’ultimo grado di giudizio, prevede che il dipendente pubblico possa richiedere e vedersi riconosciuto il pagamento delle ferie arretrate oltre i diciotto mesi nel caso in cui la rinuncia al periodo di riposo non dipenda dalla volontà del lavoratore, ma da un’imposizione del datore di lavoro.
La monetizzazione delle ferie, in caso ricorra la condizione illustrata, deve avvenire anche in assenza della richiesta formale di fruizione da parte del dipendente. Come scrive il Foglietto della Ricerca, la Cassazione sottolinea il diritto del lavoratore alle ferie [DIRITTO RIBADITO NEL NOSTRO CCNL ALL’ART. 13 COMMA 8]. Quindi, l’attività prestata dal dipendente quando doveva essere in ferie rappresenta prestazione contrattualmente non dovuta e l’indennità sostitutiva ha natura retributiva.
In conclusione, la normativa vigente e la sentenza di Cassazione consolidano il principio di pagamento delle ferie arretrate, oltre i 18 mesi, nel caso di diniego del datore di lavoro.
Art. 59 personale ATA: le ferie maturate possono essere fruite nella scuola di titolarità
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