Ferie non godute dei docenti e diritto al pagamento: cosa dicono i giudici

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La gestione delle ferie non godute dei docenti, in particolare per chi è titolare di un contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, è stata (e continua a essere) al centro di importanti pronunciamenti giurisprudenziali negli ultimi anni.

Un contenzioso molto diffuso che ha portato, in più occasioni, la Cassazione a ribadire che, in presenza di specifici requisiti, sussiste il diritto dei docenti a ottenere una indennità sostitutiva per le ferie non fruite durante l’anno scolastico. In particolare, i casi riguardano docenti con contratti a termine, con scadenza al 30 giugno, che non possono essere automaticamente collocati in ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come le vacanze natalizie, pasquali e il periodo dall’8 giugno al 30 giugno.

In questi periodi, infatti, i docenti sono considerati regolarmente in servizio e, se non hanno esplicitamente richiesto le ferie, non possono essere considerati in ferie d’ufficio.

Il diritto all’indennità sostitutiva: i requisiti e la prescrizione

Se, infatti, il docente non presenta domanda di ferie durante l’anno scolastico e, allo stesso tempo, non riceve una comunicazione scritta dal dirigente scolastico che lo invita a farlo, il docente ha diritto a richiedere la monetizzazione delle ferie non fruite.

A tal proposito, la Cassazione ha più volte spiegato che è responsabilità del Dirigente scolastico fornire al docente un duplice avviso scritto:

  • da un lato, ricordargli della necessità di presentare esplicita richiesta di ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
  • dall’altro, specificare che, in assenza di tale richiesta, non avrà diritto né alle ferie né all’indennità sostitutiva.

“Le ferie – spiega l’avv. Walter Miceli (Anief) durante la diretta organizzata dalla nostra redazione – non possono essere assegnate d’ufficio. Se il dirigente non comunica esplicitamente al docente di presentare domanda di ferie, quest’ultimo resta formalmente in servizio anche durante i periodi di sospensione delle lezioni e ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute. Devo dire che molti Dirigenti si stanno adeguando a questa procedura”.

Il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute si prescrive in 10 anni. Ciò significa che i docenti possono rivendicare tale diritto per gli ultimi 10 anni, potendo ottenere cifre importanti: ad esempio, per 26 giorni di ferie non godute, un docente potrebbe avere diritto a circa 1.690 euro per ogni anno scolastico, considerando un’indennità giornaliera pari a 65 euro.

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