Precari e pagamento delle ferie: sono obbligato a presentare domanda? Può la scuola assegnarle d’ufficio durante la sospensione delle lezioni? Ecco cosa dice la Cassazione
La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, con particolare attenzione alla differenza tra i due tipi di contratto, le modalità di fruizione delle ferie e l’eventuale indennità sostitutiva: questi i temi centrali dell’approfondimento con l’avv. Walter Miceli.
Accade che alcune scuole assegnino d’ufficio le ferie ai docenti con contratto a tempo determinato durante il periodo di sospensione delle lezioni. Questo ha sollevato interrogativi sulla legittimità di tale pratica.
La disciplina delle ferie per i docenti
La disciplina delle ferie per i docenti di ruolo e a tempo determinato è regolata dalle stesse norme, sebbene ci sia una differenza significativa legata alla durata del contratto. I docenti di ruolo, secondo l’articolo del contratto collettivo nazionale, maturano 30 o 32 giorni di ferie (a cui aggiungere i giorni di riposo da fruire durante l’anno scolastico), a seconda della loro anzianità di servizio:
- 30 giorni di ferie per chi ha un’anzianità inferiore a 3 anni;
- 32 giorni di ferie per chi ha un’anzianità superiore a 3 anni.
È importante sottolineare che l’articolazione della settimana lavorativa non influisce sulla determinazione complessiva delle ferie.
D’altra parte, per i docenti a tempo determinato, le ferie sono proporzionali al servizio prestato. Ad esempio, se un insegnante ha lavorato per 180 giorni, le sue ferie saranno calcolate proporzionalmente rispetto ai 360 giorni di un insegnante di ruolo. Questo significa che avrà diritto a 15 giorni di ferie anziché 30 (malattia e maternità non incidono sul periodo di ferie maturate).
Periodi di richiesta delle ferie
Secondo l’articolo 1, comma 54 della legge 228 del 2012, la fruizione delle ferie per i docenti di ruolo e a tempo determinato può avvenire durante i periodi di sospensione delle lezioni, in base a quanto stabilito dai calendari scolastici regionali, a meno che, nello stesso periodo, non siano previste attività di scrutinio, esami di stato e altre attività valutative. A titolo esemplificativo, rientrano tra i periodi di sospensione delle lezioni il Natale, la Pasqua e ancora il periodo tra l’8 e il 30 Giugno.
La richiesta esplicita delle ferie
Un aspetto fondamentale da tenere presente per tutti i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, è che le ferie devono essere richieste esplicitamente. La richiesta di ferie deve essere formulata dal lavoratore e autorizzata dal dirigente scolastico: non è, dunque, possibile essere collocati in ferie senza una richiesta esplicita da parte del docente.
Tuttavia, secondo l’interpretazione ministeriale, sostenuta anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, i periodi di sospensione delle lezioni vengono automaticamente detratti dal monte ferie spettante ai docenti, sia che abbiano richiesto le ferie, sia che non le abbiano richieste. Ciò significa che se un docente ha maturato, ad esempio, 15 giorni di ferie e ne ha utilizzati solo 5 entro l’8 giugno, gli verranno detratti automaticamente i giorni rimanenti, non potendo, così, usufruire dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute.
La situazione prende una svolta interessante con due sentenze emesse dalla Corte di Cassazione che chiariscono due concetti fondamentali:
- in primo luogo, chiarisce che, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all’insegnamento: è possibile richiamarlo in qualsiasi momento nei locali della scuola ed è tenuto ad adempiere agli obblighi funzionali all’insegnamento, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini. A tal fine, non è necessario che l’insegnante si rechi a scuola, godendo di un certo grado di autonomia, anche in termini di gestione del tempo, per svolgere le attività funzionali all’insegnamento durante questo periodo.
- in secondo luogo, afferma che il datore di lavoro, in questo caso il dirigente scolastico, ha l’obbligo di avvisare, in maniera accurata e tempestiva, l’insegnante dell’esistenza di ferie non godute e di specificare che l’insegnante deve presentare una richiesta di ferie per evitare di perdere il relativo diritto.
Cosa accade se il docente non presenta la richiesta di ferie?
La Cassazione, con la sentenza n. 21780/2022, è chiara: il docente che non presenta la richiesta di ferie perderà il diritto a fruirne, ma conserverà il diritto all’indennità sostitutiva, a condizione che il Dirigente Scolastico non lo abbia “formalmente invitato a fruirne e non l’abbia debitamente avvisato che la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perdute alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Tale diritto si prescrive in 10 anni.
“Se negli ultimi 10 anni – spiega l’avvocato Miceli – gli insegnanti non hanno ricevuto l’avviso da parte del Dirigente scolastico, possono aver diritto a ricevere l’indennità sostitutiva delle ferie per ogni anno in cui non è stato fornito loro l’avviso. Spetta al Dirigente scolastico dimostrare di aver fornito adeguato avviso in base alle modalità previste dalla scuola, ad esempio tramite una circolare firmata o una notifica via PEC”.
RIVEDI LA DIRETTA SULL’ARGOMENTO CON L’AVVOCATO WALTER MICELI