Ferie e festività del personale ATA con orario di servizio 7,12 ore su 5 giorni

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Supplenze

Un ulteriore chiarimento su ferie e festività del personale ATA. Particolarmente utile per l’approssimarsi delle prossime festività natalizie. 

Una nostra lettrice chiede

Buongiorno, sono assistente amministrativa di ruolo e da qualche anno svolgo un orario di ore 7,12 per 5 giorni e di conseguenza mi spettano gg. 28 di ferie e gg. 4 di Festività soppresse. E’ corretto oppure le ferie dovrebbero essere conteggiate comunque in misura di 32 + 4 di festività Soppresse?

Inoltre ho usufruito nello scorso anno scolastico di gg. 50 di L.104 biennale ed in seguito a ciò mi sono stati tolti 4 gg. di ferie: è corretto? In attesa di riscontro, ringrazio e porgo cordiali saluti.

di Giovanni Calandrino – Di seguito le riporto l’Orientamento Applicativo del 06.05.2014 dell’ARAN, dove si chiarisce che il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie:

Le ferie del personale ATA vengono regolate dal CCNL 29.11.2007, all’art. 13 comma 5 in cui viene specificato che nel caso in cui il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore sia articolata su cinque o sei giorni.

Pertanto ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

Si ricorda che, il numero di 26 o 28 giorni di ferie era stato stabilito dal DPR 395 del 23.8.1988 ormai superato.

Oggi è chiaro che per tutto il personale scolastico le ferie sono sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi anche se si lavora su 5 giorni settimanali.

Festività Soppresse: Nell’arco dell’anno scolastico le festività soppresse (art. 14 CCNL/2007) in tutto sono quattro. Se ne maturano una ogni tre mesi di servizio.

Congedo biennale per assistere familiare con handicap grave, Si maturano ferie?

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità.

I periodi di congedo sono riconosciuti nell’anzianità di servizio del personale della scuola intesa come punteggio spendibile dal personale a tempo indeterminato e a tempo determinato.

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