Ferie docenti precari, quelle non fruite vanno pagate: Anief rilancia i ricorsi dopo la conferma della Corte di Cassazione

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Anief – Il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite per il personale della scuola che ha svolto attività lavorativa con contratti a termine con scadenza al 30 giugno – già riconosciuto in tribunale grazie alla vincente azione legale del sindacato Anief – è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

L’Anief, unico sindacato che da sempre si è opposto a tutte le discriminazioni normative e contrattuali a discapito dei lavoratori precari, ricorda che sono ancora aperte le adesioni allo specifico ricorso Anief per ottenere la liquidazione delle ferie non fruite.

IL PARERE DEI GIUDICI

La Corte di Cassazione, infatti, ha evidenziato come “La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 ( rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C- 684/16) nell’interpretare l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo”.

IL RICORSO

Tutti i lavoratori precari della scuola, dunque, o quelli entrati in ruolo che hanno svolto supplenze al 30 giugno, potranno continuare a rivendicare in tribunale il proprio diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite se hanno stipulato contratti al 30 giugno. Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi Anief per ottenere l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite con contratti al 30 giugno, clicca qui.

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