Ferie docenti precari: quanti giorni “persi” negli ultimi dieci anni? Cassazione spiega la procedura

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La prassi diffusa nelle scuole italiane di assegnare d’ufficio le ferie ai docenti precari, con contratti al 30 giugno, è stata oggetto di un’importante revisione da parte della Corte di Cassazione in diverse pronunce, l’ultima è l’ordinanza n. 16715/2024.

“Considerato che, nel periodo di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, ma anche dall’8 al 30 Giugno) i docenti rimangono in servizio, poiché a disposizione del datore di lavoro – spiega l’avvocato Walter Miceli (Anief) durante il Question Time organizzato dalla nostra redazione – l’assegnazione d’ufficio delle ferie è da considerarsi una prassi illegittima. Infatti, tre sono le possibilità: o i docenti restano in servizio o richiedono, effettivamente ed esplicitamente, le ferie oppure il Dirigente scolastico deve invitare i docenti a fruire delle ferie avvisandoli che, in caso contrario, perderanno il diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva”.

Il Dirigente scolastico ha, dunque, l’obbligo, sancito già dalla normativa europea, di produrre, espressamente e personalmente, un duplice avviso nei confronti del docente che non ha fruito dei giorni di ferie:

  • da un lato, infatti, il Dirigente Scolastico deve invitare, formalmente e in modo accurato, il docente a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti;
  • dall’altro lato, il Dirigente Scolastico deve informare il docente che l’eventuale mancata fruizione dei giorni di ferie comporterà la perdita delle stesse al termine del rapporto di lavoro e la perdita del diritto all’indennità sostitutiva.

Pertanto, se il docente non sia stato avvisato formalmente, conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non fruite. Tale diritto si prescrive in 10 anni.

“Abbiamo calcolato – spiega l’avvocato Miceli – che, seguendo il ragionamento della Cassazione, i docenti precari che si sono trovati in questa situazione possono richiedere al Ministero fino a €1000 per ciascuno degli ultimi 10 anni, per un totale di 10 mila euro di indennità sostitutiva a partire dal 2014. A tale scopo, però, è importante che l’insegnante invii una lettera raccomandata o una PEC interruttiva della prescrizione al Ministero“.

Come calcolare i giorni di ferie?

La disciplina delle ferie per i docenti di ruolo e a tempo determinato è regolata dalle stesse norme, sebbene ci sia una differenza significativa legata alla durata del contratto. I docenti di ruolo, secondo l’articolo del contratto collettivo nazionale, maturano 30 o 32 giorni di ferie, a seconda della loro anzianità di servizio:

  • 30 giorni di ferie per chi ha un’anzianità inferiore a 3 anni;
  • 32 giorni di ferie per chi ha un’anzianità superiore a 3 anni.

Per i docenti a tempo determinato, invece, le ferie sono proporzionali al servizio prestato.

“Il calcolo delle ferie per i docenti con contratto al 30 giugno – spiega l’avv. Miceli – si basa su una proporzione matematica. È necessario prendere in considerazione i giorni di servizio previsti nel contratto, inclusi i giorni di malattia e gli altri periodi di assenza retribuita. Successivamente, si moltiplica questo numero per 30 o per 32 se si hanno oltre 3 anni di anzianità di servizio. Infine, si divide il risultato ottenuto per 360″.

La proporzione

360 : 30 (oppure 32) = N. giorni lavorati : x

L’ordinanza della Cassazione

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