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Ferie docenti ed ATA a tempo determinato e indeterminato, come funzionano, come usufruire dei 6 giorni durante l’anno. Scheda

La gestione delle ferie per il personale scolastico è regolata secondo tipo di contratto, anzianità e calendario scolastico. Le ferie per i docenti e ATA a tempo indeterminato e determinato si differenziano per modalità di calcolo e periodi, rispettando le esigenze didattiche e di servizio.

Ferie del personale a tempo indeterminato

Il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto a 30 giorni di ferie se l’anzianità di servizio è fino a tre anni e a 32 giorni se l’anzianità supera i tre anni. L’anzianità include qualsiasi servizio svolto. Per esempio, un docente di ruolo con almeno tre anni di supplenza annuale (180 giorni) può usufruire di 32 giorni di ferie.

Ferie del personale a tempo determinato

Per i supplenti a tempo determinato, le ferie sono regolate dall’art. 35 del CCNL 2019/21 in proporzione al servizio prestato. Il calcolo si effettua con la proporzione: 360 : 30/32 = giorni di servizio : giorni di ferie. Ad esempio, un docente con tre anni di servizio che ha lavorato per 82 giorni ha diritto a 7 giorni di ferie.

Calcolo delle ferie: giorni di servizio

Le ferie devono essere calcolate sui giorni inclusi nel contratto, escludendo l’orario settimanale e i giorni non retribuiti, come permessi personali.

Periodi di fruizione delle ferie per docenti e ATA

La legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 54, legge n. 228/2012) ha stabilito che i docenti usufruiscono delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, in caso di sospensioni per seggi elettorali o concorsi, ma sono esclusi i giorni dedicati agli scrutini, esami e altre attività valutative.

Per i docenti a tempo indeterminato, la legge estende i periodi di ferie a tutte le sospensioni delle lezioni, modificando la norma precedente (art. 13, comma 9 del CCNL 2006-09).

Per il personale ATA a tempo indeterminato, le modalità di fruizione restano le stesse. Le ferie possono essere divise in più periodi, in base alle esigenze di servizio, e devono comprendere almeno 15 giorni continuativi tra il 1 luglio e il 31 agosto, come previsto dall’art. 13, comma 11 del CCNL 2006-09.

Fruizione di 6 giorni di ferie durante le lezioni

Durante le lezioni, i docenti (sia di ruolo che supplenti) possono usufruire di 6 giorni di ferie, a patto che non generino costi per l’Amministrazione. Se richiesti come permessi per motivi personali e familiari, il personale di ruolo può usufruire di tali giorni senza la necessità di un sostituto; in caso contrario, un eventuale sostituto può essere compensato con ore eccedenti.

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