Ferie docenti con contratti a tempo determinato, cosa devono fare i Dirigenti Scolastici. Nota USR Piemonte

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Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato: l’USR Piemonte, con nota del 16 luglio 2024 ha fornito alcune indicazioni ai Dirigenti Scolastici per evitare il diffuso contenzioso che si sta instaurando dopo la sentenza della Cassazione n. 16715/24, Quale principio ha stabilito la Suprema Corte.

Il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione

“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all’ indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’ indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l’ art 5 comma 8 del dl n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all’ art 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno”

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico

La nota dell’USR Piemonte, a firma del Dirigente Stefano Suraniti afferma “Si ritiene opportuno che le S.S.L.L., provvedano, all’atto dell’instaurarsi del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto, ad invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti …) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva.

La nota dell’USR Piemonte

Il pregresso

Va tuttavia detto che il procedimento messo in luce nella nota non può più essere applicato per il passato, quando i Dirigenti consideravano automaticamente in ferie i docenti nel periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, decurtando i relativi giorni dall’eventuale indennità sostitutiva.

Ne abbiamo parlato in

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