Ferie dirigenti scolastici: giorni, interruzione, fruizione nell’anno successivo, monetizzazione. Tutte le info

L’articolo 13 del CCNL 2016/18, sottoscritto definitivamente il 08/07/2019, disciplina ferie e festività dei dirigenti dell’Area Istruzione e Ricerca, quindi anche dei dirigenti scolastici.
Ferie: diritto irrinunciabile
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
Il dirigente ha la responsabilità di programmare, organizzare e comunicare le proprie ferie:
- tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato;
- coordinandosi con le esigenze generali della struttura di appartenenza;
- provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche mediante delega di funzioni, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili soltanto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
Ferie: quanti giorni
Il dirigente ha diritto, ogni anno scolastico di servizio, ad un periodo di ferie retribuito:
- in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, della legge n. 937/1997;
- in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due suddette giornate.
Evidenziamo che:
– nell’anno scolastico di assunzione o di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero;
– il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di seguito indicato (vedi paragrafo “Ferie maturate e non fruite nell’anno scolastico di riferimento”).
Ferie: interruzione o sospensione
Qualora le ferie siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie.
Il dirigente ha diritto al rimborso anche delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
Le ferie sono inoltre sospese in casi di malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dirigente informare tempestivamente l’amministrazione, al fine di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.
Ferie maturate e non fruite nell’anno scolastico di riferimento
Nel caso in cui, per i succitati motivi di servizio o indifferibili esigenze personali, il dirigente non abbia goduto delle ferie dell’anno scolastico di riferimento, le stesse andranno fruite entro il primo semestre dell’anno scolastico successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato sino alla fine dell’anno successivo.
Giornate di riposo
Oltre alle ferie, sono attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell’anno scolastico, ai sensi ed alle condizioni previste dalla succitata legge n. 937/1977.
Le quattro giornate di riposo, leggiamo nel testo della legge, sono fruibili a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze di servizio.
Festività nazionali e ricorrenza Santo patrono
Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono nella località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, qualora coincidenti con la domenica, non danno luogo né a riposo compensativo né a monetizzazione.
Dirigenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione
Per i dirigenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, le ferie spettanti sono:
- in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di 26 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, della legge n. 937/1997;
- in caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 30 giorni, comprensivi delle due suddette giornate.
Dopo 3 anni di servizio, anche a tempo determinato o in qualifiche non dirigenziali, ai predetti dirigenti spettano 28 0 32 giorni di ferie.
Evidenziamo che ciò non può riguardare i dirigenti scolastici, considerato che diventano tali, tramite concorso, docenti già assunti in ruolo e con 5 anni di servizio.