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Ferie del personale docente a tempo indeterminato e determinato, con esempi di calcolo

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Le ferie rappresentano un diritto spettante a tutto il personale docente e ATA. Sono regolamentate dagli articoli 13 e 19 del CCLN 2006 – 2009 e le modalità di fruizione rimangono immutate nonostante l’emergenza Covid.

Docenti con contratto a tempo indeterminato

Per il personale di ruolo ma anche per i docenti che prestano servizio su una supplenza annuale su posto vacante e disponibile, le ferie sono regolamentate dall’art.13 comma 1, del CCLN che recita quanto segue:

“Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità”.

Le ferie sono così ripartite:

  • 32 giorni per il personale con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni;
  • 30 giorni per sé ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3 (valgono anche gli anni con contratto a tempo determinato).
  • 4 giornate di riposo che si aggiungono ai giorni di ferie da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto

Qualunque sia la tipologia di servizio prestato, basteranno i 3 anni per poter fruire dei 32 giorni di ferie.

Maturazione delle ferie

Le ferie non subiranno detrazioni e non si interromperà la loro maturazione nel caso il docente dovesse effettuare:

  • Assenze retribuite per intero (congedi di maternità, congedi parentali, permessi retribuiti, permessi legge 104, permessi per lutto o matrimonio)
  • assenze retribuite   in modo parziale (congedo parentale retribuito al 30%, malattie retribuite al 90% o al 50%).

Le ferie, subiranno invece una riduzione nel caso di:

  • aspettative non retribuite per motivi familiari, di lavoro o di studio;
  • congedo biennale per assistenza ai sensi della legge 104/92 anche se retribuito.

Sia il giorno libero che la settimana corta non incidono sulla maturazione delle ferie.

Docenti con contratto part time

A seconda della tipologia del part time le ferie sono così suddivise:

  • part time orizzontale, il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie rispetto ai colleghi con contratto a tempo pieno;
  • part time verticale, il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

Periodo interessato alla fruizione delle ferie

La fruizione delle ferie viene dettata dall’articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, che recita così:

“il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato.

Da ciò si evince quindi che i giorni utili per poter usufruire delle ferie sono i seguenti:

  • dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche, fissata dal calendario scolastico regionale o come stabilito dall’istituzione scolastica in base all’autonomia;
  • durante l’anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola, che possono essere fruite con le medesime modalità dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del CCNL scuola;
  • durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
  • durante le sospensioni delle lezioni dovute a concorsi;
  • durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
  • tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami;
  • dal primo luglio al 31 agosto.

In quali casi è possibile interrompere le ferie

In caso di malattia superiore ai 3 giorni o in seguito a ricovero ospedaliero.

Nel caso in cui le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

E’ possibile rimandare le ferie?

Secondo quanto espresso dall’articolo 13 comma 10 del CCNL scuola, è possibile rimandare le ferie “ in casi particolari di  esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.

Le ferie possono essere monetizzate?

Le ferie non possono essere monetizzate, fatta eccezione nei casi in cui il mancato godimento non sia dovuto al docente, come:

  • decesso;
  • malattia;
  • infortunio;
  • risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta.

Docenti con contratto a tempo determinato

A regolamentare le ferie del personale a tempo determinato (supplenza breve, saltuaria o fino al 30 giugno) è l’art.19 comma 2 del CCLN :

“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.

Tutto quanto espresso sulle ferie del personale docente a tempo indeterminato va applicato anche al personale docente a tempo determinato, fatta eccezione per la monetizzazione delle ferie non godute infatti le stesse saranno monetizzate calcolando i giorni di ferie spettanti e quelli in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie, sottraendo anche i giorni che sono stati effettivamente fruiti durante lo svolgimento delle attività didattiche.

Esempi di calcolo

Come avviene il calcolo dei giorni di ferie? In quali periodi è possibile fruire delle ferie? Quelle non godute vanno monetizzate? Quali differenze tra il personale a tempo determinato e indeterminato? Le scuole possono attribuire le ferie d’ufficio? Le FAQ per i docenti e le segreteria scolastiche

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