Ferie ATA – docente beneficiario art.59: supplente o non supplente ?

Pubblichiamo l’analisi di un assistente tecnico che accetta, tramite l’articolo 59, una supplenza da docente fino al 30 giugno. La questione “giorni di ferie” in questo caso diventa un guazzabuglio per le scuole, con la conclusione che di fatto non si riesce a godere di nessun giorno nel periodo estivo.
A. Gagliardi – Vorrei denunciare una situazione a mio parere scandalosa e nello stesso tempo spero di attirare attenzione su una questione lasciata un po’ allo sbaraglio all’interpretazione dei DS e dei DSGA e mai approfondita e chiarita definitivamente da chi ne ha veramente le competenze per farlo.
Sono un Assistente Tecnico personale ATA di ruolo e quindi a tempo indeterminato. In settembre, ad inizio di ogni nuovo anno scolastico, con l’applicazione dell’articolo 59 del CCNL, accetto supplenze fino al 30 giugno come docente nelle scuole superiori.
La questione su cui vi chiedo l’attenzione di riflettere è per l’applicazione l’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013).
Innanzi tutto bisogna dire che la legge di stabilità per il 2013 è stata fatta con l’obiettivo di risparmiare dei costi e a questo proposito essa cita, riporto testualmente:
L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi, fino al 30/6 o fino al 31/8) i periodi di fruizione delle ferie, disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Quindi con l’applicazione della “legge di stabilità”, al docente assunto a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/06), in caso di monetizzazione delle ferie occorre sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane andrà liquidato.
Ed è il punto sopra esposto dove secondo me viene fatta tanta confusione!!!….
Tale disciplina non può essere applicata anche al dipendente beneficiario dell’art. 59 del CCNL. Tanto è vero che La risposta è contenuta anche in un Orientamento Applicativo dell’ARAN e una nota dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino.
Vi riporto testualmente solo la parte che a mio avviso è più rilevante per la mia questione, dell’orientamento applicativo (SCU14) ARAN per il Comparto Scuola che recita:
In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite). Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.
Di seguito vi riporto la parte più fondamentale:
Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite. La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.”
Quindi a questo punto è anche l’ARAN che afferma che per il personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro e quindi non cessando realmente non sussistano le condizioni giuridiche
per attivare quanto stabilito dalla legge di stabilità per il 2013.
Tanto è vero che è sempre l’ARAN che per la questione della monetizzazione delle ferie, afferma che la fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di
titolarità. Quindi di conseguenza se non si ravvisano le condizioni per un provvedimento di liquidazione, in automatico non sussiste nemmeno quanto espresso dalla legge di stabilità 2013 (sopra citata), cioè non sussiste nemmeno che in caso di monetizzazione delle ferie occorre sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie.
Ricordiamo che la questione di sottrarre dal monte ferie spettante, tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie, deve essere fatto solo esclusivamente per una questione di monetizzazione delle ferie ma nel caso specifico del personale destinatario dell’art. 59, come afferma anche l’ARAN, rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro e quindi non sussistano le condizioni giuridiche per dar luogo ad un provvedimento di liquidazione.
In sostanza, per il tipico docente supplente si configurano due situazioni giuridiche: quella di scadenza di contratto e quella di cessazione del rapporto di lavoro con il Ministero dell’Istruzione. È proprio in luogo di queste due situazioni giuridiche che il docente supplente può chiedere la monetizzazione delle ferie è quindi le scuole sono legittimate ad applicare l’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) per limitare i costi. A questo personale le scuole si limitano a pagare solo il TFR.
Discorso diverso per il personale docente supplente beneficiario dell’art. 59. Per questo personale supplente si verifica solo la situazione giuridica di scadenza di incarico di lavoro ma la situazione giuridica di cessazione del rapporto di lavoro non potrà mai verificarsi, poiché per questo personale il rapporto di lavoro con il Ministero dell’Istruzione è a tempo indeterminato. Infatti, giustamente, a questo tipo di personale il TFR non viene mai pagato perché non si configura la cessazione del rapporto di lavoro. Il personale a tempo indeterminato per legge non può mai chiedere la monetizzazione delle ferie quindi per i docenti supplenti beneficiari dell’art. 59 le scuole non possono applicare l’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) per limitare i costi poiché in questa situazione non si configurerebbe nessun tipo di aggravio di spese a carico dello stato.
Quindi venendo meno la monetizzazione delle ferie di conseguenza, nel caso specifico di questo personale destinatario dell’art. 59 non devono nemmeno in automatico essere sottratte dal suo monte ferie spettanti tutti i periodi di sospensione attività didattica (festività natalizie, pasquali, ecc.) e nemmeno il periodo di fine scuola cioè di solito dal 7 giugno fino al 30 giugno.
Questo proprio perché per il personale destinatario art. 59 non cessando il rapporto di lavoro con il Ministero (che è a tempo indeterminato) il monte ferie spettanti verranno usufruite al rientro nella sede di titolarità, tale personale non potrà mai chiederne il pagamento poiché non c’è cessazione del rapporto del lavoro ma solo cessazione dell’incarico.
A fronte di tutto ciò penso che mi si stia negando un diritto, perché è vero che “L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali ”, ma è anche pur vero che il personale destinatario dell’art. 59 è un caso a parte, perché non può essere considerato personale a tempo determinato a tutti gli effetti poiché non sussiste e non si realizza mai la condizione di cessazione del rapporto di lavoro, condizione che invece si verifica con il personale assunto a tempo determinato e che non rientra tra personale destinatario dell’art. 59.
Il personale destinatario dell’art. 59, gode di un diritto soggettivo che è il ruolo. E’ un diritto soggettivo non può essere non preso in considerazione facendo finta che non esista oppure non può essere preso in considerazione solo in parte. Il ruolo è un diritto che esiste sempre e applicando per le ferie la legge di stabilità per il 2013 su questo tipo di personale va in contrasto come detto sopra con l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).
Nello stato attuale, quello che mi accade ogni anno è un vero incubo!
Poiché praticamente alla fine di ogni anno scolastico mi si presenta questa situazione:
Il 30 giugno termina la mia supplenza come docente ed automaticamente dal 1 luglio ritorno nella mia sede di titolarità come assistente tecnico. Per le mie ferie, le scuole dove ho svolto la mansione come docente applicano l’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
A questo punto, trattandomi come se fossi un docente supplente a tutti gli effetti e quindi come un docente supplente dove si configurano le due situazioni giuridiche cioè sia scadenza di incarico di lavoro e sia cessazione del rapporto di lavoro con il Ministero dell’Istruzione. Queste scuole in automatico sottraggono d’ufficio, senza che io abbia mai fatto richiesta, dal mio monte ore complessivo delle mie ferie tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche.
Questo fa sì che partendo dal mio monte ore complessivo di 32 giorni di ferie più 4 festività soppresse mi ritrovo quasi sempre dopo il 30 giugno con soli 5 o 6 giorni di ferie ancora da usufruire.
Quindi dal 1 luglio mi ritrovo nella mia scuola di titolarità a fare l’assistente tecnico con soli 5 o 6 giorni di ferie. Considerando il fatto che in luglio e agosto i DS e DSGA decidono d’ufficio di chiudere (giustamente) la scuola in tutti i sabati di questi due mesi, chi è nella situazione come la mia si ritrova per una seconda volta d’ufficio a dover coprire con quei 5 o 6 giorni di ferie che aveva questi sabati.
Il risultato finale è che il docente supplente beneficiario dell’art. 59 si ritrova a lavorare interrottamente senza andare mai in ferie ne nella figura come docente né nella figura come non docente. Senza riuscire mai a portare la propria famiglia in ferie oppure vedendosi costretto a spezzare il proprio nucleo familiare mandando in vacanza solo moglie con bambini e vedendosi negare e togliere il piacere di condividere dei momenti importanti con la propria famiglia.
Quello che vi chiedo è questo:
Immedesimatevi un po’ in questa situazione!!…non vi sembra assurdo? …
Facendo il paragone della figura del classico docente supplente con il docente supplente beneficiario art. 59 emerge questa situazione: a suo modo il classico docente supplente finendo la supplenza e non lavorando in luglio e agosto, si gode questi due mesi di pausa come vacanza e in più economicamente gli vengono pagati il TFR e la disoccupazione per i due mesi estivi. Mentre il docente supplente con art. 59, non usufruisce mai di niente. Lavora da settembre a giugno come docente e da luglio ad agosto come non docente, senza poter mai andare in ferie, e questo poi per sempre finché non riesca ad andare di ruolo come docente e tutti conosciamo i tempi lunghissimi che bisogna attendere come docente prima di riuscire a passare a tempo indeterminato. Sembra proprio che si voglia penalizzare e accanirsi a tutti i costi contro il personale beneficiario di questo articolo. Sembra quasi che per questo tipo di personale ci sia un disegno punitivo e una voglia di ostacolarlo a tutti i costi.
In questo modo si hanno più vantaggi ad avere un rapporto di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato, non è assurdo? è mai possibile che questa situazione sembra a tutti una cosa normale e che non si possa far nulla??
Ovviamente mi sono rivolto a diversi sindacati, scuole, USP, USR e avvocati privati alcuni non mi hanno mai risposto, altri sembrano condividere la mia problematica e gli avvocati ad un certo punto troppo costosi ma poi dopo varie trattative arrivo sempre alle stesse situazioni finali: i DS e DSGA si oppongono fortemente poiché ormai è diventato per le scuole una prassi comportarsi in questo modo con i docenti supplenti beneficiari dell’art. 59 e cambiare la cosa potrebbe creare dei precedenti o comunque situazioni brigose. Mentre i sindacati, pur condividendo il problema, mi mettono sempre in evidenzia il fatto che l’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali. Cosa che invece non condivido, poiché questa cosa si contraddice da sola. Se così fosse dovrei essere paragonato a tutti gli effetti come un classico docente supplente e allora perché al personale art. 59 al termine del contratto non viene pagato il TFR cosa che invece viene fatto per il classico docente supplente?
Quindi fatemi capire se si tratta di ferie con questa legge sono considerato e trattato come un classico supplente dove si configurano contemporaneamente cessazione del contratto e cessazione del rapporto di lavoro, ignorando totalmente un mio diritto soggettivo, cioè il ruolo. Invece, se si tratta di TFR con questa legge non sono più trattato come un classico docente supplente perché a lui viene pagato il TFR mentre il personale beneficiario art. 59 il TFR non viene pagato perché in questo caso improvvisamente ci ricordiamo che godono di un diritto soggettivo: il ruolo.
Ma la cosa è ridicola?…o vengo trattato come supplente a tutti gli effetti e per ogni aspetto contrattuale oppure come invece giustamente dovrebbe essere il personale beneficiario art. 59 non può essere trattato come un supplente.
Non sarebbe molto più semplice, per il docente supplente beneficiario dell’art. 59, una volta terminata la supplenza come docente permettergli di portare il suo monte ore complessivo di 32 gg. ferie non godute nella sua scuola di titolarità e fargliele usufruire tutte nel mese di luglio oppure agosto organizzandosi con il personale della scuola di titolarità. Questo non comporterebbe nessun aggravio per lo stato. Questo personale è a tempo indeterminato, quindi lo stipendio è ad ogni modo da pagare.
Il mio intento non vuole essere assolutamente quello di voler screditare qualcuno o qualche scuola, capisco la complessità della questione e la difficoltà nel gestirla. Non ci sono buoni o cattivi. Il mio intento spera di essere solo quello di contribuire a fare maggior chiarezza nella questione e che forse possa servire a chi di dovere a far riflettere su l’ingiustizia che subisce nello specifico questo tipo di personale in questa situazione sperando in un cambiamento futuro.
In realtà, si tratterebbe solo di permettere dal punto di vista lavorativo di far svolgere ad un dipendente una vita più dignitosa e umana e dal punto di vista giuridico di far rispettare a pieno titolo un diritto soggettivo: il ruolo.