Ferie ATA con art. 59 su supplenza come docente: precisazioni

Un ulteriore chiarimento sulla possibilità di fruire delle ferie nel periodo estivo per il personale ATA che sulla base dell’art. 59 del CCNL accetta una supplenza al 30 giugno come docente.
Sono sempre il Tecnico che lascia il ruolo per andare ad insegnare in base all’art.59, la tua risposta è chiarissima tranne per il fatto che io non riesco a capire se i periodi di sospensione dell’attività scolastica ( vedi vacanze di natale, pasqua, dalla fine delle lezioni fino al 30.06) sono da considerarsi ferie come recita l’articolo. Pertanto secondo i calcoli se io ho la nomina dal 25.09.2018 al 30.06.2019 quanti giorni di ferie mi rimangono se devo sottrarre i giorni di sospensione dell’attività scolastica.
Questo si riferisce alla monetizzazione che sappiamo essere stata eliminata o al godimento vero e proprio delle ferie? La scuola dove sono di ruolo dice che ho goduto più giorni di ferie ( riferendosi ai periodi di sospensione dell’attività didattica) di quanti non ne abbia maturato. Attendo risposta grazie.
Saluti
di Giovanni Calandrino – Gentilissima, la risposta che le ho fornito la volta scorsa è stata piuttosto esaustiva. In estrema sintesi, a parere dello scrivente, al personale di ruolo che accetta supplenza ai sensi dell’art. 59 non può essere applicato il principio della “monetizzazione” appunto perché, il dipendente non cessa il rapporto di lavoro ma rientrerà nella sede di titolarità, dove potrà fruire delle ferie maturate e non godute SENZA NESSUNA DECURTAZIONE!
Così come ribadisce, “l’Orientamento applicativo” sottoscritto dall’ARAN:
Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.
Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).
Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.
La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.