Ferie ATA con art. 59 su supplenza come docente: i riferimenti normativi

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Richiesta ferie: può essere fonte di crisi. Soprattutto per il personale ATA che usufruisce dell’art. 59 per supplenza come docente. 

Una nostra lettrice scrive:

Sono un crisi con la mia amministrazione sulla richiesta di ferie. Sono a.a. a t.i. e ho usufruito dell’art.59 per accettare una supplenza come docente dal 5.10.18 al 30.06.19. La scuola di titolarità mi ha comunicato che ho solo 12 gg di ferie perché le altre ferie le hanno prese d’ufficio per le sospensioni didattiche. Io non sono affatto d’accordo e non credo che sia giusto per noi che rientriamo come a.a. dal 1 luglio. Ho letto tutte le vostre notizie al riguardo ma può darmi riferimenti normativi solidi da comunicare al mio dsga per chiedere i miei spettanti 32 gg di ferie? Grazie mille 

di Giovanni Calandrino – Al personale di ruolo che accetta supplenza ai sensi dell’art. 59 non può essere applicato il principio della “monetizzazione” appunto perché, il dipendente non cessa il rapporto di lavoro ma rientrerà nella sede di titolarità, dove potrà fruire delle ferie maturate e non godute SENZA NESSUNA DECURTAZIONE!

Così come ribadisce, “l’Orientamento applicativo” sottoscritto dall’ARAN:

Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.

Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).

Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.

Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.

La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.

Fiorella – Ho letto tutte le vostre notizie al riguardo ma può darmi riferimenti normativi solidi da comunicare al mio dsga per chiedere i miei spettanti 32 gg di ferie?

Giovanni Calandrino – citi al DSGA le seguenti disposizioni contrattuali:

  • l’art. 13, comma 8 del CCNL comparto scuola;
  • la mancata cessazione del rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 59 CCNL/2007);
  • e i vari ORIENTAMENTI APPLICATIVI DELL’ARAN.

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