Ferie ai supplenti: i sindacati chiedono applicazione nuove norme dal 1° settembre 2013. Il Miur nega
Lalla – Ancora qualche giorno di attesa per la circolare sulle nuove modalità con cui il personale supplente può usufruire delle ferie. Un altro incontro infatti è previsto per lunedì 25 marzo ma ieri il Dott. Filisetti ha letto alle OO.SS. la bozza della circolare, in cui il Miur insiste sull’interpretazione restrittiva.
Lalla – Ancora qualche giorno di attesa per la circolare sulle nuove modalità con cui il personale supplente può usufruire delle ferie. Un altro incontro infatti è previsto per lunedì 25 marzo ma ieri il Dott. Filisetti ha letto alle OO.SS. la bozza della circolare, in cui il Miur insiste sull’interpretazione restrittiva.
Le OO.SS. portano avanti invece l’interpretazione secondo cui la nuova normativa introdotta dalla spending review (DL 95/2012) e poi chiarita nella Legge di Stabilità trovi applicazione dal 1° settembre 2013.
La Legge di Stabilità afferma infatti
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013.”
Il Ministero recepisce invece l’art. 54 e 55 (li ha introdotti nei modelli di contratto per supplenze brevi stipulati dal 1° gennaio 2013), ma non il comma 56.
Qualora non si trovi una soluzione corrispondente alla normativa i sindacati con buona probabilità i sindacati avvieranno un contenzioso.
I nuovi modelli di contratto per supplenze brevi. Attenzione alla clausola sulle ferie