Fedeli a Bussetti: conferma supplente su posto di sostegno misura urgente
L’ex Ministro Fedeli, come abbiamo già riferito, ha lasciato al suo successore, Marco Bussetti, un dossier sulle cose già fatte e su quelle da fare a breve e a medio periodo, per un regolare avvio dell’anno scolastico e per affrontare alcune importanti questioni.
Fedeli: a Bussetti un dossier con le questioni da affrontare. Diplomati magistrale in primis
Continuità didattica sostegno
Tra i temi del dossier quello relativo alla conferma dei supplenti su posti di sostegno, anche per l’anno scolastico successivo, al fine di garantire la continuità didattica agli studenti disabili, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 66/2017 (articolo 14).
Così la Fedeli nel comunicato in cui ha annunciato il dossier:
“E ancora: misure per garantire la continuità didattica per i docenti di sostegno non di ruolo e operazioni necessarie per garantire un avvio ordinato del nuovo anno scolastico, con tutti i docenti in cattedra fin dal primo giorno. Sono queste alcune delle urgenze dei prossimi mesi – sottolinea la Ministra – che richiedono un impegno deciso e un intervento veloce da parte del prossimo Ministro.”
Conferma supplente
L’articolo 14, comma 3, del succitato decreto prevede quanto segue:
Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
Il dirigente scolastico, dunque, valutati l’interesse dell’alunno e l’eventuale richiesta della famiglia, può confermare il supplente per l’anno scolastico successivo, fermo restando la disponibilità di posti per le operazioni riguardanti il personale di ruolo e nel rispetto del divieto di stipulare contratti a tempo determinato per più di 36 mesi anche non continuativi (articolo 1 comma 131 della legge n. 107/2015).
La conferma del supplente può essere effettuata non prima dell’inizio delle lezioni.
Decreto attuativo
Per dare attuazione a quanto suddetto, ossia a quanto previsto dall’articolo 14 del D.lgs. 66/2014, il Miur deve emanare un apposito decreto, atteso già per il corrente anno scolastico. Approfondisci: Supplenze sostegno, conferma supplente per garantire continuità didattica. A che punto siamo?