Fascicolo virtuale (FVOE) obbligatorio, ANAC precisa: esenti in via transitoria SOA e chi usa piattaforme telematiche
Dal 9 novembre l’utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico, FVOE, è obbligatorio per partecipare alle gare di appalto sia per le imprese che le amministrazioni pubbliche
Il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
Il FVOE consente:
a) alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli enti certificanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni
comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;
d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione
ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova.
L’ANAC ha però precisato che la novità “non riguarda tutti: le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici possono continuare a svolgere tali verifiche, in via transitoria, con le modalità tradizionali previste dall’articolo 40 comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000“.
“Quella entrata in vigore il 9 novembre – scrive l’ANAC – è una prima versione del Fvoe. Con successivo provvedimento dell’Autorità saranno disciplinate le modalità per l’accesso al fascicolo: da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione, mediante servizi di interoperabilità; delle SOA, per la verifica in capo agli operatori economici che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione; delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici; degli operatori economici, con riferimento ai propri dati.
Nell’attesa del nuovo provvedimento, il comunicato del presidente Anac ricorda quali sono le modalità transitorie di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti: le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e continuare a verificarne la veridicità.
Al momento, il sistema consente l’utilizzo del FVOE soltanto previa acquisizione del CIG. Pertanto, in relazione agli istituti per i quali non è richiesta l’acquisizione del CIG quali, ad esempio, gli elenchi di operatori economici, la verifica sul possesso dei requisiti è svolta con le modalità attualmente vigenti. Anac ribadisce, infine, che, in via transitoria, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici”.