Assicurazione gratuita per docenti e studenti, ecco cosa copre e cosa viene escluso: la CIRCOLARE Inail

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L’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, l’estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

Con la circolare Inail n. 45 del 26 ottobre le disposizioni dietano operative. L’Istituto spiega le novità e le modalità di assicurazione per le scuole.

Docenti

Con le nuove norme la copertura assicurativa per il personale scolastico, docente, tecnico-amministrativo, esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori, comprende tutte le attività di insegnamento.

Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca10 finora esclusi dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

La tutela del personale opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

Il personale scolastico è assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle
attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.

Studenti

La copertura assicurativa riguarda gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i PCTO.

Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell’infanzia, finora esclusi dalla tutela. L’assicurazione si estende all’attività di apprendimento, superando la precedente limitazione di una tutela circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei PCTO avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.

Assicurazione

Le scuole statali non devono effettuare alcun adempimento.

Per le scuole non statali invece non statali l’assicurazione degli studenti è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale.

Il premio è determinato moltiplicando il numero degli alunni assicurati nel precedente anno scolastico formativo 2022/2023 per l’importo di 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui si aggiunge l’addizionale dell’1%. Il termine di scadenza per il pagamento del premio è il 16 novembre 2023.

Come ogni anno, entro il 30 novembre 2023, le scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali devono, inoltre, comunicare il numero
degli alunni e degli studenti che hanno frequentato i corsi di studi nell’anno scolastico/accademico precedente 2022/2023, ai fini della determinazione del premio di regolazione.

Le modalità di assicurazione sono differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi.

Fondo vittime per i familiari degli studenti vittime di infortuni

Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari di studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere, è stato istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, di cui all’articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Con separata circolare saranno fornite le istruzioni per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto e per la lavorazione delle stesse da parte delle Sedi dell’Istituto, a seguito della pubblicazione del decreto del 25 settembre.

Circolare Inail 45

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