Essere studente con DSA non significa essere automaticamente promossi. Sentenza

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2534/2025, si è espresso su un ricorso presentato da uno studente con disturbo specifico dell’apprendimento, a seguito del mancato superamento dell’esame di Stato. In fase cautelare, il giudice aveva disposto la rivalutazione delle prove scritte e orali da parte della Commissione, chiedendo l’applicazione del Piano Didattico Personalizzato. Tuttavia, al termine della nuova valutazione, l’esito è stato confermato: lo studente non ha superato l’esame.
Il DSA non comporta promozione automatica
Il Consiglio di Stato ha richiamato quanto già stabilito dal TAR, che aveva respinto il primo ricorso. In tale sede, era stato chiarito che, per gli studenti con DSA, l’obiettivo principale è quello di acquisire una preparazione adeguata, utile per proseguire gli studi o accedere al mondo del lavoro, e non la promozione a prescindere.
La giustizia amministrativa ha inoltre riconosciuto l’ampia discrezionalità tecnica dell’istituzione scolastica nella valutazione degli alunni, fondata su giudizi analitici espressi dai docenti delle singole discipline. Tali valutazioni possono essere sindacate solo in presenza di illogicità evidenti o contraddizioni manifeste, condizioni che valgono anche per gli studenti con PDP.
Nessuna irregolarità nella condotta valutativa
Nel caso specifico, il Consiglio di Stato ha confermato che il giudice di primo grado non ha riscontrato violazioni nel rispetto del PDP né anomalie nelle valutazioni operate dalla Commissione. Non è emersa alcuna violazione dell’O.M. n. 55/2024, la quale non prevede griglie specifiche per studenti con DSA, ma consente solo adattamenti, se ritenuti necessari, in relazione al PDP.
Il Consiglio ha evidenziato che il verbale della Commissione, sottoscritto da tutti i membri, attesta la regolarità delle operazioni svolte e la condivisione collegiale delle valutazioni espresse.