Espulsione di uno studente: caratteristiche, sentenze, lo statuto. Rischio dispersione scolastica

Il film francese, il professore cambia scuola, diretto da Olivier Ayache-Vidal con Denis Podalydès, Abdoulaye Diallo, Tabono Tandia, ha fatto discutere. Un professore che insegna nel più importante liceo francese per un solo anno scolastico dovrà insegnare in una delle scuole periferiche francesi dove si imbatterà con la vera scuola, quella che deve lottare ogni giorno contro le emarginazioni, le discriminazioni, la povertà. Ogni studente sottratto alla strada è uno studente salvato dall’emarginazione sociale.
Non è compito del docente quello di essere salvatore, o una sorta di “messia”, ma educatore, formatore, e soprattutto contribuire a costituire il tassello costituzionale della scuola pubblica per il diritto all’istruzione. Da qui deriva una riflessione se abbiano o meno ancora senso nella società di oggi sistemi sanzionatori che possono contemplare ad esempio l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, e non solo, se questi sistemi siano utili, oppure sintomi di un dichiarato ed accertato fallimento della società di cui la scuola ne è parte costitutiva. Si pone ora una riflessione sul punto richiamando alcuni orientamenti giurisprudenziali su specifici aspetti riguardanti il sistema sanzionatorio vigente.
Il sistema delle sanzioni contemplato dallo statuto delle studentesse e degli studenti
L’articolo del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249 Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria afferma che le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita’ scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. Nei casi in cui l’autorita’ giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunita’ scolastica di appartenenza, allo studente e’ consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
Le sanzioni tipiche nel settore della scuola
Nei vari regolamenti d’istituto si tendono di norma a contemplare questo sistema di sanzioni:
richiamo verbale; nota sul registro; ammonizione scritta sul registro di classe; convocazione dei genitori; deferimento al Dirigente Scolastico; ammonizione scritta del Dirigente Scolastico; riparazione del danno; sanzioni alternative; sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni; sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni; allontanamento fino al termine dell’anno scolastico; esclusione dallo scrutinio finale; non ammissione all’esame di stato.
Necessario indicare la durata della sanzione
Le sanzioni disciplinari necessitano di essere non solo quantificate e qualificate ma anche delimitate. Il TAR del Lazio con la sentenza 27/02/2008 N. afferma che a prescindere dalle ragioni che hanno giustificato l’adozione di una sanzione disciplinare nei confronti di un alunno e dalla natura “simbolica” della sanzione stessa, è da reputarsi come illegittima la sanzione che non indichi la durata della stessa. Il termine di efficacia costituisce requisito essenziale a tutti i provvedimenti di durata, la cui mancata pre-fissazione vizia formalmente e sostanzialmente il provvedimento
Fondamentale dotarsi di un regolamento per l’adozione delle sanzioni
Il TAR Puglia con sentenza 31/07/2007 N. 3039 sottolinea che lo statuto delle studentesse e degli studenti fa obbligo alle istituzioni scolastiche di adottare il regolamento di disciplina degli studenti, al quale è affidato il compito di individuare a) la tipologia e la descrizione dei comportamenti che possono dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli studenti delle scuole secondarie superiori; b) la tipologia delle sanzioni disciplinari; c) gli organi scolastici competenti ad irrogare tali sanzioni e il relativo procedimento. In mancanza di tale regolamento, stante l’intervenuta abrogazione (ad opera dell’art. 6 del DPR n. 249/1998) sia del titolo I, capo III, del R.D. n. 653/1925 , sia, con effetto dal 1° settembre 2000, dell’art. 328 del T.U. n. 297/1994 (ad opera dell’art. 17 del DPR 8.3.1999, n. 275), trova applicazione solo l’art. 4 del citato DPR n. 249/1998, il quale prescrive espressamente che “La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni…”.
Senza la componente dei genitori il consiglio di Classe è illegittimo nell’adottare la sanzione
Il TAR Campania 26 gennaio 2021 N. 00529/2021afferma che L’esame della normativa di riferimento evidenzia che il Consiglio di classe è l’organo competente per l’adozione di sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni (v. art. 4 co. 6 D.P.R. 249/1998). Tale organo collegiale, nella scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe (art. 5 co. 1 d.lgs. n. 297/1994) nonché da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e da due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe (art. 5 co. 2 lett. c d.lgs. 297/1994, cit.). L’ordinanza ministeriale attuativa che specifica la disciplina relativa all’elezione e alla conservazione della carica dei componenti elettivi del Consiglio di classe è la n. 215 del 15 luglio 1991 come modificata dalle ordinanze n. 293/1996 e n. 277/1998. Tale fonte secondaria di attuazione, all’art. 50 co. 4, prevede che “negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati) continuano a far parte, fino all’insediamento dei nuovi eletti, dei consigli di intersezione, di interclasse o del consiglio della classe successiva e debbono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi”. (…) I componenti elettivi, infatti, restano in carica sino all’insediamento dei nuovi componenti; non v’è dubbio, quindi, che i rappresentanti dei genitori avrebbero dovuto essere convocati, salva l’operatività di eventuali cause di astensione. Il Consiglio di classe, riunito nella sola componente docente, era, quindi, organo incompleto che non poteva assumere validamente la deliberazione relativa alla sanzione disciplinare a carico dell’allievo ricorrente. La mancata partecipazione al dibattito della componente elettiva, neppure convocata e senz’altro importante rispetto all’esercizio della delicata funzione disciplinare, inficia la deliberazione al di là di qualsiasi prova di resistenza. L’irregolare composizione dell’organo esclude qualsivoglia rilevanza della, pur commendevole, finalità educativa alla base della sanzione descritta dall’Istituto scolastico nelle proprie difese.
Ha ancora senso contemplare sanzioni “espulsive” dello studente?
Un sistema sanzionatorio è necessario, perché una norma viene rispettata principalmente se sussiste una sanzione che ne contrasti la violazione, il mancato rispetto, non basta il solo amore civico, la città del sole di Campanella lasciamola al mondo della filosofia. Però, in tutto ciò, bisogna tener conto che sanzioni “espulsive” possono comportare delle conseguenze pesanti, perdere definitivamente uno studente problematico. Nella scuola ci sono i rigoristi ed i tolleranti, un po’ come uno scontro tra seguaci di Platone ed Aristotele sul tema di giustizia da perseguire, la via di mezzo, per quanto forse nebulosa, probabilmente è quella giusta da intraprendere. Una riflessione e probabilmente una revisione del sistema sanzionatorio è imprescindibile oggi, non deve essere più un tabù, d’altronde se si sta mettendo in discussione il sistema dei voti, della bocciatura, non si vede perché non si possa mettere in discussione quello dell’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica che può arrivare nei casi più estremi non solo alla mancata ammissione degli esami o allo scrutinio finale, ma anche al cambio di scuola. Serve un sistema sanzionatorio che sia c costruttivo per lo studente e non distruttivo.