Esperti esterni con gestione separata Inps, aliquote 2022. Guida con scheda da far compilare ai soggetti esterni

L’INPS, con Circolare n. 25 del 11 febbraio 2022, ha comunicato le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata INPS per il 2022. Di seguito ne riassumiamo gli aspetti salienti, sottolineando, altresì, gli adempimenti cui sono tenute le scuole.
Alla fine rendiamo disponibile un modello di scheda fiscale da far compilare agli esperti esterni che collaborano a scuola.
Aliquote contributive e di computo per collaboratori
Per l’anno 2022 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33%. A questa vanno aggiunte le seguenti aliquote pari a:
– 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
– 0,22%, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 791, L. n. 296/2006;
– 1,31%, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51% stabilita al comma 15-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 22/2015, ed introdotta dal comma 223 dell’art. 1 L. n. 234/2021 (ossia la Legge di Bilancio per il 2022).
Aliquote contributive e di computo professionisti
Per i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati, le aliquote sono:
– 25%: aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
– 0,72%: aliquota contributiva aggiuntiva per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale;
– 0,51%: aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa).
Pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie
Per i pensionati o soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota 2022 è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.
In sintesi, come da Circolare:
Ripartizione dell’onere contributivo
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente – nel nostro caso la scuola – resta confermata nella misura di un terzo, per i primi, e due terzi per la scuola. La scuola deve versare i contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, utilizzando il modello F24EP, così come illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.
Quanto all’onere contributivo per i professionisti iscritti alla Gestione separata, esso è a carico degli stessi: il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi. In tali casi, dunque, la scuola non ha alcun adempimento a suo carico.
Principio di cassa allargato entro il 12 gennaio 2022
Le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2022 si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ciò significa che sui compensi erogati in favore dei collaboratori entro tale data dovranno essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2021. Tale principio, però, trova applicazione solo per i co.co.co (ricordiamo che dal 1° luglio 2019 non possono stipularsi nuovi contratti di co.co.co) i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente.
Massimale e minimale
Il massimale di reddito per l’anno 2022 è pari a € 105.014,00. Di conseguenza, le aliquote ut supra riportate si applicano fino al raggiungimento del citato massimale. Il minimale di reddito, invece, è pari a € 16.243,00.
La scheda fiscale allegata
La scheda che rendiamo disponibile può essere utilizzata dall’esperto esterno al fine di dichiarare la propria situazione reddituale. Con la stessa, l’esperto potrà precisare:
- se durante l’anno ha già superato i 5.000 euro di compensi, avendo quindi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, o se, al contrario, non ha superato tale fascia di esenzione;
- se è in possesso di Partita IVA, se è iscritto ad un Albo professionale, se è già impiegato presso altra Amministrazione pubblica;
Inoltre, potrà comunicare la propria posizione previdenziale, dichiarando se è pensionato o iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie, così da permettere alla scuola di determinare la corretta aliquota da applicare per il pagamento dei compensi.