Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti: cosa cambia con il Decreto Aiuti bis

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L’articolo 20 del Decreto Aiuti bis prevede l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

Nel dettaglio il provvedimento specifica che per i periodi di paga luglio-dicembre 2022 è previsto l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali che viene incrementato rispetto alla Legge di Bilancio 2022 (legge n.234 del 30 dicembre 2021) dell’1,20%. Si porta così la riduzione dei contributi da luglio a dicembre 2022 al 2% – e determinerà l’incremento delle retribuzioni nette senza alcun costo aggiuntivo.

Esonero contributivo per lavoratori dipendenti al 2% da luglio

Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti (ad esclusione dei lavoratori domestici) che hanno una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

In caso di superamento della soglia mensile di imponibile previdenziale individuata come massimale non spetta alcuna riduzione sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

L’applicazione della riduzione contributiva potrà avvenire con le modalità operative che saranno emanate dall’Inps. Pertanto si attendono ulteriori indicazioni dell’ente in merito alla misura.

TESTO AIUTI BIS [PDF]

Art. 20 decreto legge 9 agosto 2022 n. 115 (decreto Aiuti bis)

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l’anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l’anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 1.654 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l’anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l’anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l’anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8
milioni di euro per l’anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l’anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 1.166 milioni di euro per l’anno 2022 e a 54 milioni per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 43.

FONTE GRAFICO: Ufficio sindacale Fiom-Cgil nazionale

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