Esclusione dalla graduatoria interna di istituto per docente che assiste genitore disabile: quali requisiti

I requisiti necessari per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto sono stabiliti nel CCNI. Precise condizioni sono previste per docente con precedenza 104 per assistenza genitore disabile, vediamo quali
Un lettore ci scrive:
“Per essere escluso dalle graduatorie interne di istituto, il docente che assiste il genitore disabile, deve obbligatoriamente avere la stessa residenza?”
Le graduatorie interne di istituto, sulle quali si basa l’individuazione dei docenti soprannumerari in presenza di contrazione nell’organico della scuola, comprende tutti i docenti titolari per una specifica classe di concorso o tipologia di posto.
Vi sono dei casi che consentono di escludere alcuni docenti dalla graduatoria interna di istituto, al fine di salvaguardare la loro titolarità nella scuola, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento
Esclusione dalla graduatoria interna di istituto: quali docenti ne hanno diritto
Come stabilisce l’art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità, hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto i docenti beneficiari delle precedenze previste nei punti I), III), IV) e VII) del comma 1 del succitato articolo
Si tratta delle seguenti precedenze:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Docente beneficiario della precedenza IV): quali condizioni per la sua esclusione dalla graduatoria interna di istituto
Il docente che, come il nostro lettore, assiste il genitore disabile con art.3 comma 3 della Legge 104/92, beneficiario, quindi, della precedenza prevista nel punto IV), non ha l’obbligo di risiedere con il genitore disabile, ma deve risultare referente unico.
Per usufruire del diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, devono essere, inoltre, rispettate le seguenti condizioni a) e b), come stabilite nell’art.13 comma 2 del CCNI:
“a)l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
b)qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria”
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