Esclusione dalla graduatoria interna di istituto per assistenza familiare disabile: quando e a quali condizioni si applica

Il docente beneficiario della precedenza per assistenza a familiare disabile in situazione di gravità ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto in presenza di precise condizioni. Vediamo quali
Una lettrice ci scrive:
“Chiedo consulenza riguardo ad una questione relativa alle graduatorie interne. Sono una docente di ruolo in servizio presso una scuola di Caserta. Una collega della mia scuola, entrata di ruolo nell’a.s. 2017-18, lo scorso anno, è stata esclusa dalle graduatorie interne per assistenza alla madre con L.104/92 che risiede in una provincia diversa da quella di titolarità della mia collega. La collega ha presentato, inoltre, domanda di mobilità volontaria, non andata a buon fine ma è stata ed è anche quest’anno in assegnazione provvisoria presso provincia diversa da quella della scuola di titolarità.
La domanda è: la collega ha diritto alla esclusione dalla graduatoria interna?
Come vengono inseriti i docenti nella graduatoria
I docenti titolari nella scuola vengono inseriti nella graduatoria relativa alla classe di concorso di titolarità e alla tipologia di posto in base al punteggio spettante e saranno dichiarati soprannumerari i docenti in coda nella graduatoria.
Non sempre, però, il punteggio è determinante per l’inserimento in graduatoria, come nel caso di coloro che sono arrivati nella scuola, per mobilità volontaria in entrata o per immissione in ruolo, nello stesso anno in cui si dispongono le graduatorie
In base a quanto dispone il CCNI sulla mobilità, infatti, “Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico
dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal
precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo ;
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico
dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici
precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità
d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse”
Docenti esclusi dalla graduatoria interna di istituto
I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità, hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
Questi docenti non sono inseriti nella graduatoria a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento. Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine con il quale le precedenze sono inserite nell’art.13
Precedenza per assistenza a familiare disabile, quando si ha diritto all’esclusione dalla graduatoria
L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica in presenza delle seguenti condizioni:
1- la scuola di titolarità deve essere ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
2- qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune
o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
Conclusioni
La docente, collega della nostra lettrice, non ha quindi diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto in quanto la madre disabile risiede in provincia diversa da quella di titolarità della docente
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