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Esclusione dalla graduatoria interna di istituto: non è prevista per assistenza alla suocera

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I requisiti per l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto sono indicati nell’art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità. Quando è prevista l’esclusione per assistenza a familiare disabile con art.3 comma 3 della legge 104/92?

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di sostegno nella scuola primaria. Volevo sapere cortesemente se avere la 104/92 della suocera ti permette di essere esclusi dalla graduatoria interna d’istituto per stabilire eventualmente i perdenti posti. Premetto che leggo sempre tutti i post di “Orizzonte Scuola” e in essi avevo cercato proprio la risposta a questo mio quesito e mi pare di aver capito che la 104/92 per suocera ed affini non ti esclude dalla graduatoria sopra citata, ma la segreteria della mia scuola dice invece che se si risiede nello stesso comune vale anche la 104/92 della suocera ai fini dell’esclusione da tale graduatoria.

La posizione occupata nella graduatoria interna di istituto è molto importante nel caso di contrazione nell’organico della scuola che determina esuberi e la necessità di dichiarare la soprannumerarietà di un docente.

Sarà individuato come soprannumerario, infatti, il docente in coda nella graduatoria interna di istituto.

La posizione dei docenti nella graduatoria è determinata dal punteggio. Soltanto per i docenti neo-immessi in ruolo o neo-trasferiti nella scuola la collocazione, nell’anno scolastico di arrivo nell’istituzione scolastica,  è in coda a prescindere dal loro punteggio

In casi particolari, per i docenti beneficiari di specifiche precedenze, è prevista l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto al fine di salvaguardare la loro titolarità nella scuola in caso di contrazione nell’organico

Esclusione dalla graduatoria, quando è prevista

Come viene esplicitato nell’art.13 comma 2 del CCNI, i docenti beneficiari delle precedenze previste nei punti I), III), IV) e VII) del comma 1 dello stesso art.13, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

Si tratta delle seguenti precedenze:

I) Disabilità e gravi motivi di salute

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Precedenza per assistenza a familiare disabile, quando permette l’esclusione dalla graduatoria

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per i beneficiari della precedenza indicata nel punto IV si applica solo se il docente è titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

Se la scuola di titolarità è ubicata in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento nel comune di residenza del familiare disabile

Tale diritto vale se l’assistenza viene prestata ad uno dei seguenti familiari, come indicato nel punto IV):

  • coniuge
  • figlio
  • genitori

Conclusioni

La nostra lettrice non potrà, quindi, usufruire dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto in quanto la suocera non è contemplata tra i familiari disabili che consento di usufruire di tale precedenza.

Non è corretto, quindi, quanto sostiene la segreteria, in quanto non ha alcuna influenza il comune di residenza della suocera, anche se coincide con il comune di titolarità della docente

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