Esclusione dalla graduatoria interna di istituto: in quali casi è prevista

È possibile l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto in presenza di precisi requisiti. Vediamo quali
Un lettore ci scrive:
“La domanda che volevo porgere e su cui vorrei una delucidazione riguarda l’esclusione dalla graduatoria come previsto dall’articolo 13 comma 2 del CCNI. Nello specifico se sono beneficiario della precedenza di cui al punto IV del comma 1, ma sono titolare in una scuola ubicata in una regione diversa rispetto a quella del domicilio dell’assistito, ho diritto all’esclusione dalla graduatoria interna avendo fatto la domanda di trasferimento?”
Nella graduatoria interna di istituto vengono inseriti tutti i docenti titolari nella scuola in base al punteggio spettante, calcolato secondo quanto prevede la tabella di valutazione allegata al CCNI.
Fanno eccezione solo i docenti “ultimi arrivati” nella scuola per immissione in ruolo o mobilità volontaria, che nell’anno di arrivo saranno collocati in coda a prescindere dal loro punteggio
Possono essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto e, quindi, non rischiano di diventare soprannumerari in presenza di contrazione nell’organico della scuola, i docenti che si trovano nelle condizioni indicate nell’art.13 comma 2 del CCNI
Docenti esclusi dalla graduatoria interna di istituto: quali requisiti
Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto i docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art.13 comma 1 punti I), III), IV) e VII) del CCNI sulla mobilità. Questi docenti non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento
Come chiarisce il comma 2 del succitato art.13, per quanto concerne la precedenza indicata nel punto IV), che è quella che interessa il nostro lettore, per usufruire dell’esclusione dalla graduatoria la scuola di titolarità deve essere ubicata nel comune di residenza o domicilio del familiare disabile.
Se la scuola di titolarità è ubicata in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento per scuole ubicate in tale comune.
Ciò è valido, comunque, se il docente è titolare nella stessa provincia di residenza o domicilio del familiare disabile, quindi la domanda di trasferimento deve essere provinciale e non interprovinciale
Conclusioni
La risposta al quesito posto dal nostro lettore è, quindi, negativa in quanto la sua titolarità è in altra regione e la sua domanda di trasferimento verso il comune di residenza o domicilio del familiare disabile non risulta provinciale ma interprovinciale. Tale condizione non risulta in sintonia con quanto prevede il CCNI, che nell’art.13 comma 2 lettera a) stabilisce esplicitamente che “l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito”
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