Esami terza media 2021, composizione commissione: chi ne fa parte e chi no. Indicazioni IRC

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esame di stato maturità

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, composizione commissione: chi ne fa parte e chi no. Presidente ed eventuale sostituto.

Esame 2020/21

L’esame a.s. 2020/21, come leggiamo nell’OM n. 52/2021, consiste in una sola prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato da parte degli alunni, che andrà consegnato prima degli esami. 

ORDINANZA

Di seguito le procedure e gli adempimenti che condurranno all’esame, al suo svolgimento e alla valutazione degli alunni:

  • assegnazione della tematica dell’elaborato, che gli alunni dovranno realizzare e presentare, da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7 maggio 2021;
  • supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell’elaborato e nella scelta della forma che lo stesso dovrà avere;
  • trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte degli studenti entro il 7 giugno 2021;
  • scrutinio finale per delibera ammissione all’esame e attribuzione relativo voto in decimi;
  • insediamento della commissione d’esame;
  • svolgimento esame: prova orale a partire dalla presentazione dell’elaborato;
  • valutazione finale.

L’esame si svolgenel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

Commissione d’esame

L’OM ministeriale, riguardo alla commissione d’esame, rinvia al DM n. 741/2017 per quanto compatibile con le disposizioni presenti nella stessa:

Restano ferme le disposizioni di cui agli arti coli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017 , per quanto compatibili con la presente ordinanza.

E’ l’articolo 4 del citato DM a disciplinare la composizione della commissione d’esame.

In ogni scuola, secondo quanto previsto dall’articolo 4 summenzionato, è costituita la commissione d’esame di cui fanno parte tutti i docenti del consiglio di classe (classi terze).

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

Nella nota n. 1865 del 2017, il Ministero ha precisato che fanno parte delle della commissione d’esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale. Tra le predette discipline vi anche l’insegnamento della religione cattolica.

Evidenziamo che il docente di religione, pur facendo parte della commissione, non può interrogare sulla disciplina in quanto, alla luce dell’articolo 309, comma 4, del D.lgs. 297/94, l’IRC non è disciplina d’esame (ne avevamo già parlato negli anni scorsi).

Non fanno, invece, parte della commissione i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’ampliamento dell’offerta formativa.

Presidenza commissione

La commissione d’esame, costituita in ciascuna istituzione scolastica, è presieduta dal dirigente scolastico preposto.

In caso di assenza, impedimento, reggenza di altra scuola oppure nomina in qualità di presidente di commissione dell’esame di Maturità,  svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001.

Abbiamo parlato della sostituzione del dirigente scolastico in “Esami III media 2020/21, dirigente scolastico presidente commissione. Chi può sostituirlo e per quali motivi?”

Lavori commissione

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro  componenti.

Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l’istituzione scolastica.

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