Esami di Stato secondaria II grado e docenti di sostegno: rivedere norma

Di Lalla
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Una norma discussa, spesso disattesa, fonte di confusione quella relativa alla partecipazione degli insegnanti di sostegno agli Esami di Stato della scuola secondaria II grado in qualità di commissari esterni.

Una norma discussa, spesso disattesa, fonte di confusione quella relativa alla partecipazione degli insegnanti di sostegno agli Esami di Stato della scuola secondaria II grado in qualità di commissari esterni.

La nomina del docente di sostegno come assistente per l'alunno con disabilità duranto lo svolgimento delle prove, è discrezionale, cioè valutata dalla commissione nel suo giorno di insediamento. Il docente di sostegno può essere designato dal Consiglio di classe commissario interno; ha facoltà di presentare domanda quale presidente o commissario esterno, ma solo a particolari condizioni.

Nomina docente di sostegno commissario interno

Il Consiglio di Classe, che si riunisce per la nomina dei commissari interni, può scegliere tra i commissari il docente di sostegno

Così si sono espresse le circolari sugli Esami di Stato: "Tra i docenti che possono essere designati commissari interni sono compresi i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6"

Le condizioni indicate dall'art. 5 del dm 17 gennaio 2007 n. 6 prevedono:

c.2. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di dirigente scolastico;
c.3. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico;
c.4. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica;
c.5. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

Pertanto, affinchè il docente di sostegno partecipi agli Esami di Stato in qualità di commissario interno deve essere in ruolo da almeno 10 anni.

In realtà molto spesso i Consigli di Classe decidono di non nominare il docente di sostegno commissario interno, ma docenti di altre discipline, segnalando nel documento di presentazione dell'alunno che il Consiglio di Classe prepara entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico la richiesta alla commissione d'esame affinchè il docente di sostegno sia presente durante le prove.

Va detto che finora, da quando è stata introdotta questa normativa, le commissioni si sono sempre mostrate sensibili nei confronti di questa problematica e non hanno mai posto ostacoli a tale nomina, ma va rilevato che la modalità mortifica la professionalità del docente in primis e il diritto della famiglia, che deve sperare nella valutazione positiva della commissione. La commissione potrebbe anche decidere di nominare un docente diverso da chi ha avuto la contitolarità della classe nel corso dell'anno scolastico, ma questo avviene raramente. Più spesso accade che in presenza di più insegnanti che abbiano seguito lo stesso alunno nel corso dell'anno scolastico, ne venga nominato solo uno.

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Presentazione domanda in qualità di Presidente o commissario esterno

Il docente di sostegno, non nominato commissario interno, può presentare la domanda per partecipare agli Esami in qualità di Presidente e/o commissario esterno purchè si trovi comunque in una delle condizioni sopraelencate, cioè sia stato in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007 e avere quindi un'anzianità di servizio di ruolo di almeno 10 anni.

Questo esclude la partecipazione dei docenti di sostegno con anzianità di ruolo minore e soprattutto i docenti di sostegno a tempo determinato dalla partecipazione agli Esami di Stato in qualità di commissario esterno.

Va precisato che la norma è tale dal 2007, anno di introduzione delle attuali modalità per la formazione delle commissioni, ma in un modo o nell'altro in questi anni, in presenza di una normativa difficile da interpretare, molti docenti di sostegno, anche a tempo determinato, sono riusciti a compilare la domanda (modello ES1) con approvazione da parte della segreteria.

Ricordiamo in ogni caso che la presentazione della domanda per il docente di sostegno è facoltativa e non obbligatoria.

Docente di sostegno con incarico a tempo determinato

Stante la normativa, il docente di sostegno con incarico a tempo determinato (30 giugno o 31 agosto) non avrebbe nè obbligo nè facoltà di presentare la domanda, se si seguisse solo quanto indicato per i docenti a tempo indeterminato. Risulterebbe discriminatoria una scelta del genere, pertanto è da ipotizzare che il docente di sostegno con incarico a tempo determinato segua la normativa relativa ai docenti con incarico a tempo determinato.

Resta intesa comunque la possibilità di presentare domanda di messa a disposizione per la sostituzione dei commissari esterni.

Docente di sostegno nominato

Il docente di sostegno che venga nominato dalla Commissione deve accettare l'incarico, "Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti"

La retribuzione

Al docente nominato come commissario interno o esterno spetta il compenso indicato dalla tabella di cui alla Nota prot 829337

Al docente nominato dalla commissione spetta solo il compenso forfettario alla trasferta o rimborso spesa, del personale nominato nel comune di servizio o di abituale dimora (€.168,00).

Il lavoro infatti è di "assistenza", duranti i giorni delle prove scritte e della prova orale. Il docente non partecipa alla valutazione.

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Fin qui la normativa. Gli anni scorsi è accaduto spesso che in ragione di un divieto così estremo (dieci anni di servizio in ruolo) per poter essere nominati commissari, molte scuole abbiano comunque convalidato le domande, anche di docenti con incarico a tempo determinato, che inoltrassero richiesta di partecipazione agli Esami di Stato in qualità di commissari esterni.

La procedura on line tra l'altro ha permesso ad alcuni docenti di compilare la domanda, ad altri no.

In ogni caso segnaliamo una importante sentenza favorevole ad un docente di sostegno che ha chiamato in giudizio il Dirigente Scolastico per non averlo incluso incluso negli elenchi degli aspiranti a commissario esterno per gli esami di Stato.

Gli insegnanti di sostegno hanno diritto alla nomina a commissario esterno d'esame

Un chiarimento da parte del Ministero c'è stato nel 2013

" Si fa presente che tale norma è ormai consolidata da tempo (in tal senso vi sono anche precedenti risposte dell'Amministrazione) e non vuole affatto penalizzate i docenti di sostegno, chiedendo loro requisiti più stringenti rispetto ai docenti delle discipline curricolari. […]

Giova precisare che il possesso del requisito dei dieci anni di ruolo prima della nomina sul posto di sostegno, richiesto dalla circolare n.7, vuole garantire l'Amministrazione che il docente di sostegno aspirante alla nomina abbia, comunque, già acquisito una consolidata qualificazione professionale sulla specifica disciplina.

Si assicura, comunque, che la richiesta di cui trattasi, verrà riesaminata nel prossimo anno scolastico qualora si dovesse affrontare una revisione dell'attuale normativa."

Nel 2014 non vi è stato invece alcun riesame della normativa, e questo ci fa supporre che anche nel 2015 la circolare sulla composizione delle commissioni per gli Esami di Stato possa essere riproposta senza modifiche. Non ci risulta infatti che i sindacati abbiano preventivamente richiesto di concordare il testo o avanzato modifiche.

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