Esami di Stato secondaria II grado, i criteri del bonus aggiuntivo devono essere stabiliti prima della correzione delle prove
Nel 2013 uno studente ricorreva alla giustizia amministrativa per impugnare l’attribuzione del punteggio assegnatogli, nella misura di 98/100, in sede di esame finale di maturità classica all’esito dell’anno scolastico 2010/2011.
Nel 2013 uno studente ricorreva alla giustizia amministrativa per impugnare l’attribuzione del punteggio assegnatogli, nella misura di 98/100, in sede di esame finale di maturità classica all’esito dell’anno scolastico 2010/2011.
Il contenzioso giungeva al Consiglio di Stato il quale il 10 dicembre del 2015 entrava nel merito della controversia che riguardava le modalità attraverso le quali la commissione d’esame attribuiva al ricorrente soltanto due punti (dei cinque disponibili) del punteggio integrativo (cd. bonus) attribuibile, lamentando in particolare la mancata predisposizione, ad opera della predetta commissione, di stringenti criteri valutativi preventivi ai fini della attribuzione del suddetto punteggio aggiuntivo.
Va premesso che l’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997 n. 425 ( recante Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) ha previsto che a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti.
Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.
L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti.
A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.
I Giudici rilevano che l’art. 13 c. 11 dell’ O.M. n.42 del 6 maggio 2011, relativa all’esame di maturità di quell’anno (2011) stabilisce, con riferimento alla riunione preliminare della commissione d’esame , che “nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, nonché i criteri per l’eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico di cui all’art.8, comma 11 nonché i criteri per l’attribuzione della lode. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate”.
Dunque, “nel caso in esame, la Commissione d’esame dopo l’espletamento e la correzione delle prove scritte e lo svolgimento del colloquio, ha determinato i seguenti criteri di attribuzione del punteggio integrativo:
1) eccellenza raggiunta in alcune prove;
2) originalità del percorso interdisciplinare;
3) capacità di usare strumenti acquisiti nell’ambito delle singole discipline con padronanza ed ottima espressività”.
I Giudici rilevano che (…) la predisposizione dei criteri debba precedere la valutazione delle prove posto che, altrimenti, l’andamento di queste potrebbe indebitamente condizionare la commissione nella fissazione dei criteri valutativi: i quali, pertanto, devono essere fissati ex ante, a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa. In sostanza, è ragionevole che l’attribuzione del punteggio aggiuntivo avvenga dopo l’espletamento delle prove d’esame ma i criteri di attribuzione di quel punteggio avrebbero dovuto essere fissati in via preventiva.
Per il Consiglio di Stato è necessario imporre la fissazione preventiva di criteri più stringenti in modo tale da far comprendere, nella disamina combinata dei criteri e della motivazione a corredo del verbale di attribuizione dei punteggi, il percorso logico seguito dalla commissione d’esame, anche al fine di consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sul concreto esercizio della discrezionalità tecnica. In conclusione si condannava l'amministrazione scolastica, in esecuzione della citata sentenza, a nominare una nuova commissione d’esame che, previa redazione di puntuali e stringenti criteri valutativi, provvederà ad assegnare allo studente il punteggio integrativo spettantegli in aggiunta al voto complessivo dallo stesso ottenuto nell’esame di maturità classica.