Esami Stato I grado alunni con disabilità: ammissione, prove e credito formativo

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Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto, dallo scorso anno scolastico, diverse novità in merito all’esame di Stato di I grado, alcune delle quali riguardano gli studenti disabili certificati, soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

Ammissione all’esame

Gli studenti con disabilità certificata vengono ammessi all’esame sulla base degli stessi criteri previsti per tutti gli altri studenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti. Il predetto monte ore tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;

3. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame).

Quanto al terzo punto, gli studenti con disabilità possono essere ammessi all’esame, pur non avendo partecipato alle prove Invalsi.

Ausilio attrezzature tecniche e sussidi didattici e Prove differenziate

Gli alunni disabili certificati svolgono le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico.

Qualora sia necessario, la sottocommissione d’esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.

Attestato di credito formativo

E’ previsto un attestato di credito formativo soltanto per gli alunni disabili che non si presentino all’esame.

L’attestato di credito formativo è titolo valido per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.

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