Esami Stato I grado 2019/20, eliminazione una o più prove oppure superato. Le due opzioni

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Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 2020/21, come si articolerà: le due ipotesi del decreto legge sulla conclusione del 2019/20 e sull’avvio del 2020/21.

Decreto

In gazzetta ufficiale il decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

Nel decreto si prevede che, per il solo a.s. 2019/20, il Ministro dell’Istruzione con o una o più ordinanze può adottare specifiche misure relative alla valutazione finale degli alunni  e agli  esami di Stato nei casi e nei limiti indicati nel decreto medesimo.

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Vediamo le due ipotesi possibili in merito all’articolazione delle prove dell’esame di stato di primo grado, ricordando dapprima come gli stessi si svolgono ordinariamente.

Esami di Stato primo grado: come si svolgono

L’esame di Stato, di norma, ai sensi del D.lgs. 62/2017, si articola nelle seguenti prove;

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c) unica prova scritta relative alle lingue straniere studiate, articolata
in due sezioni

d) colloquio

Le prove, com’è noto, sono predisposte dalla commissione, composta dai docenti dei consigli di classe e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo sostituto.

Il voto finale, in decimi come quello delle prove, scaturisce dalla media tra voto di ammissione e media voti ottenuti nelle prove d’esame.

Esami di stato primo grado: come potrebbero svolgersi

1. Rientro entro il 18 maggio ed esami in presenza

L’eventuale ordinanza ministeriale, leggiamo nell’articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto dell’8 aprile 2020, in caso di rientro a scuola entro il 18 maggio 2020 e nel caso sia consentito svolgere gli esami in presenza, disciplina le prove d’esame:

  • prevedendo l’eliminazione di una o più prove e rimodulando l’attribuzione del voto finale;

Saranno inoltre previste specifiche disposizione per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni. 

Quanto detto in deroga agli articoli 8 e 10 del D.lgs. 62/2017 (l’art. 10 per i privatisti).

2. Mancato rientro entro il 18 maggio  ovvero impossibilità a svolgere esami in presenza

L’eventuale ordinanza ministeriale, leggiamo nell’articolo 1, comma 4, lettera b), del suddetto decreto, in caso di mancato rientro a scuola entro il 18 maggio 2020 ovvero nel caso non sia possibile svolgere gli esami in presenza, disciplina:

  • la sostituzione dell’esame di Stato con la valutazione finale, da parte del consiglio di classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato;
  • le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale.

L’elaborato sarà definito dalla medesima ordinanza.

Anche in questo caso, saranno previste specifiche disposizione per i candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni.

Quanto detto sempre in deroga agli articoli 8 e 10 del D.lgs. 62/2017 (l’art. 10 per i privatisti).

In tale seconda ipotesi, in pratica, l’esame non si svolgerebbe.

La seconda ipotesi, al momento, sembrerebbe la più plausibile, considerato che la comunità scientifica è contraria al rientro degli studenti e del personale a scuola. Coronavirus, fase 2: quest’anno le scuole non riapriranno, forse a settembre. Scienziati contrari, si muovono 12 milioni di persone

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