Esami di Stato 2014 secondaria II grado. Si può essere Presidenti senza avere l’abilitazione, ma non per tutti

Di Lalla
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red – Del caso si occupa la Cisl Scuola, che mette in evidenza una disparità di trattamento tra dirigenti in servizio presso istituti di scuola secondaria di secondo grado e dirigenti non abilitati in servizio nel primo ciclo dell’istruzione, nelle procedure di assegnazione dell’incarico di Presidenti di Commissione negli Esami di Stato.

red – Del caso si occupa la Cisl Scuola, che mette in evidenza una disparità di trattamento tra dirigenti in servizio presso istituti di scuola secondaria di secondo grado e dirigenti non abilitati in servizio nel primo ciclo dell’istruzione, nelle procedure di assegnazione dell’incarico di Presidenti di Commissione negli Esami di Stato.

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Cisl Scuola – Come indicato anche nell’Allegato 6 alla citata Circolare, l’ordine di nomina prevede prioritariamente l’attribuzione dell’incarico di Presidente di Commissione ai Dirigenti scolastici di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, di Istituto comprensivo statale nel quale funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Questo personale è obbligato a presentare la domanda tramite il sistema Polis.

Nella successione delle priorità per la nomina dei Presidenti di Commissione, seguono immediatamente i Dirigenti scolastici preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Questi Dirigenti hanno la facoltà di presentare la domanda tramite il sistema Polis.

Non c’è dubbio che il possesso dell’abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è considerata dalla CM 29/2014 una condizione imprescindibile per la presentazione della domanda a Presidente di Commissione. Tuttavia, nonostante questa previsione sia coerente con la Legge n. 1/2007 art. 4 c. 3, essa risulta confliggere con l’art. 1, c. 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha previsto invece l’unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica.

Il Regolamento n. 140/2008 all’art. 3 stabilisce che, con l’unificazione dei tre settori formativi della dirigenza scolastica, il reclutamento dei dirigenti si realizza mediante un unico concorso per esami e titoli. Allo stato attuale può pertanto verificarsi che istituzioni scolastiche di secondo grado siano dirette da dirigenti scolastici privi di specifica abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.

Questo personale, indipendentemente dal possesso dell’abilitazione, è addirittura obbligato a presiedere le Commissioni di esame di Stato. Non si comprende allora per quale motivo il medesimo incarico debba essere
precluso ai dirigenti in servizio nel primo ciclo dell’istruzione, privi della citata abilitazione.

Del problema è stata investita l’Amministrazione che ha convenuto sulla necessità di giungere ad una futura rielaborazione della norma, individuando, per l’anno scolastico corrente, percorsi alternativi all’inserimento nella piattaforma Polis per i dirigenti scolastici che non sono in possesso di abilitazione.

Tutto sugli esami di Stato. Dalle commissioni alla "messa a disposizione"

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