Esami III media, valutazione e requisiti d’ammissione. Partecipazione scrutinio docenti IRC/attività alternativa

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Il decreto legislativo n.62/2017 ha introdotto importanti novità in materia di valutazione intermedia e finale  nel primo ciclo di istruzione.

Sintetizziamo in questa scheda le principali novità relative alla valutazione sia alla scuola primaria che secondaria di primo grado e all’ammissione o non ammissione all’esame di Stato di I grado (secondo quanto previsto dal succitato decreto e dal successivo DM n. 741/2017).

Valutazione primo ciclo

La valutazione intermedia e finale, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe (scuola primaria) o dal consiglio di classe (scuola secondaria di primo grado).

docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

docenti di religione cattolica, di attività alternativa alla religione cattolica e i docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.

 I docenti di potenziamento dell’offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.
La valutazione inoltre: 
  • è espressa, compresa quella relativa agli esami di Stato, per ciascuna delle discipline del curricolo, con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I voti, dunque, sono accompagnati da giudizi;
  • del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità;
  • riguarda anche le attività di Cittadinanza e Costituzione (confluisce nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica).

Ammissione all’esame di Stato di I grado

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

  1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (Approfondisci);
  2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;
  3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame).

Voto di ammissione

Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, sulla sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Il voto di ammissione può essere interiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso di  parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.

Non ammissione all’esame di Stato di I grado

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra indicati.

La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.  Per approfondire leggi qui

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