Esami III media: sostituto presidente commissione, alunni disabili, con DSA e con BES, certificazione competenze. Nota Miur

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Il Miur ha pubblicato la nota n. 5772 del 4 aprile 2019, al fine di fornire ulteriori indicazioni in merito agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze.

nota Miur

Esami III media: normativa di riferimento

La nota, in pratica, si aggiunge a quelle pubblicate lo scorso anno scolastico:

  • nota  n. 1865 del 10 ottobre 2017
  • nota n. 312 del 9 gennaio 2018
  • nota n. 7885 del 9 maggio 2018

Le summenzionate note sono state pubblicate al fine di illustrare le novità introdotte dal D.lgs. 62/2017 cui ha fatto seguito il DM 741/2017.

La nota in esame aggiunge informazioni relative agli studenti con disabilità, con DSA e con BES e al sostituto del dirigente scolastico come presidente della commissione d’esame.

Esami III media: presidente commissione

La commissione d’esame si articola in sottocommissioni, una per ciascuna classe terza, ed è composta dai docenti del consiglio di classe.

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico.

Il DM n. 183/2019, che definisce i criteri di nomina dei commissari e dei presidenti dell’esame di stato di II grado, permettendo ai dirigenti del primo di ciclo la partecipazione agli stessi (esami) in qualità di presidente, ha modificato i requisiti richiesti al sostituto del dirigente scolastico nella funzione di Presidente della Commissione degli esami di Stato di I grado.

Alla luce della novità introdotta, che modifica quanto previsto dal DM 741/2017, in caso di reggenza, assenza o impedimento del dirigente scolastico, compresa la Sua eventuale nomina come presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di presidente della commissione d’esame per il primo ciclo di istruzione sono assegnate ad un docente collaboratore non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.  Ne avevamo già parlato in Esami III media, presidente commissione dirigente scolastico: chi può sostituirlo? Nuovi requisiti

Esami III media: alunni con disabilità, co DSA e con BES

I candidati disabili certificati e con con DSA certificato, nel corso dell’esame, possono avvalersi di specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe …) o possono essere oggetto di misure dispensative, qualora già presenti nel PEI (per i disabili) e nel PDP (per i candidati con DSA).

Per quanto riguarda i candidati con Bisogni Educativi Speciali certificati clinicamente, che non godono delle tutele previste dalla legge 104/92 e dalla legge 170/2010,  non sono previste misure dispensative  ma possono essere utilizzati strumenti compensativi, purché sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo e siano funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

L’utilizzo di eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.), che tutti gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, sono individuati dalla commissione d’esame, in sede di riunione preliminare.

Esami III media: prova Invalsi

Lo svolgimento delle prove Invalsi CBT, attualmente in atto  (1-18 aprile), costituisce requisito d’accesso all’esame.

I candidati che non potranno sostenere la prova entro il 18 aprile 2018, svolgeranno la prova nella sessione suppletiva.

Per gli alunni con disabilità certificata e con DSA certificato, relativamente allo svolgimento della prova Invalsi, sono previsti l’utilizzo di strumenti compensativi e/o il ricorso a misure dispensative  in coerenza con quanto previsto nel PEI e nel PDP.

Nello specifico, per gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove Invalsi, ove non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova – che sarà esclusivamente cartacea – ovvero l’esonero da una o più prove.

Per gli alunni con DSA,  il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Qualora la certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere o l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la prova Invalsi di lingua inglese non sarà svolta.

Nella nota si evidenzia che gli alunni dispensati da una o più prove Invalsi o che sostengono  una o più prove differenziate in forma cartacea, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte dell’Istituto di Valutazione. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

Quanto agli alunni BES certificati, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili) e della legge n. 170/2010 (alunni con DSA), svolgono le prove Invalsi senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora  siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d’anno.

Evidenziamo che mentre i candidati disabili certificati possono non sostenere tutte le prove invalsi ed essere ammessi comunque all’esame, non è così per i candidati con DSA che possono essere dispensati dalla prova di inglese, ma devono comunque svolgere italiano e matematica per essere ammessi.

Invalsi III media, al via le prove: durata, somministrazione, alunni con disabilità e DSA, sessione suppletiva

Esami III media: certificazione competenze

I modelli di certificazione delle competenze sono quelli emanati lo scorso anno scolastico con il DM n. 742/2017.

I modelli  fanno riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente le competenze chiave per l’apprendimento permanente.

La predetta Raccomandazione è stata modificata parzialmente dalla nuova Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018.

Le scuole, tuttavia, per il corrente anno scolastico, utilizzano i modelli forniti con il summenzionato decreto, in attesa della ridefinizione del profilo dello studente come individuato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, in coerenza con le nuove competenze chiave europee del 2018.

nota Miur

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