Esami III media, presidente commissione dirigente scolastico: chi può sostituirlo? Nuovi requisiti
Il decreto n. 183 del 5 marzo 2019, recante i criteri di nomina dei Presidenti e dei commissari esterni delle commissioni degli esami di Maturità, è intervenuto anche sul DM n. 741/2017, al fine di consentire la partecipazione ai predetti esami, in qualità di Presidente, ai dirigenti delle scuole del primo ciclo.
La modifica, inoltre, riguarda i sostituti del dirigente nel ruolo di Presidente di commissione dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Esami III media: dirigente scolastico presidente di commissione
Ricordiamo che il D.lgs. n. 62/2017 e il DM n. 741/2017 hanno affidato la presidenza della commissione degli esami di III media ai dirigenti scolastici della scuola sede d’esame:
Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.
Gli stessi decreti, inoltre, hanno indicato l’eventuale sostituto del dirigente in caso di assenza, impedimento o reggenza di altra istituzione scolastica:
In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.
In caso di assenza, di reggenza di altra scuola o di impedimento del dirigente scolastico, questi viene sostituito da un collaboratore, individuato dallo stesso DS, ai sensi dell’articolo 25/5 del D.lgs. 165/01, e appartenente al ruolo della scuola secondaria.
I succitati riferimenti normativi, dunque, prevedevano (utilizziamo l’imperfetto in quanto la disposizione è stata modificata) che il sostituto del dirigente scolastico dovesse appartenere al ruolo della secondaria e non specificavano tra i motivi di assenza o impedimento la partecipazione agli esami di Maturità.
Esami III media: sostituto DS in qualità di presidente
Le succitate disposizioni sono state superate dal DM n. 183/2019 che, come detto sopra, consente la partecipazione agli esami di Stato di II grado anche ai dirigenti del primo ciclo e allo stesso tempo modifica i requisiti richiesti per sostituire il dirigente scolastico nel ruolo di presidente di commissione degli esami di terza media.
Così detta l’articolo 5 del DM n. 183/2019:
Al fine di consentire l’inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti
statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente:
«In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell ‘articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.»
La modifica, dunque, prevede esplicitamente che i dirigenti possano inserirsi negli elenchi dei presidenti di commissione degli esami di Maturità.
Se confrontiamo poi la disposizione del DM n. 741/2017 e quella del DM n. 183/2019, come detto sopra, notiamo che sono stati modificati i requisiti richiesti al sostituto del DS:
… svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria
… svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell ‘articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.»
Il sostituto del dirigente in qualità di Presidente di commissione degli esami di III media, dunque, in base alla nuova disposizione, non deve necessariamente appartenere al ruolo della scuola secondaria. Così, ad esempio, negli istituti comprensivi il ruolo di Presidente di Commissione potrà essere svolto anche da un insegnante di scuola primaria.