Esami di Stato 2025, docente tenuto alla compilazione per commissario esterno non presenta domanda: cosa accade in questo caso

A breve scadrà il termine per presentare domanda come commissario esterno per gli esami di Stato dell’anno scolastico 2024/25. È infatti fissato al 9 aprile il termine per inviare la richiesta mediante la piattaforma Polis. Atto facoltativo o vietato per alcuni, ma obbligatorio per altri. E, a tal proposito, urge sottolineare che per questi ultimi possono essere previste delle sanzioni disciplinari in caso di inadempienza, oltre che delle conseguenze legate alla mancata scelta delle preferenze.
Chi è obbligato a presentare domanda
Secondo quanto previsto dalla Nota prot. n. 11942 del 24 marzo 2025 (punto 3.c.d.) sono tenuti alla presentazione della domanda come commissari esterni:
• i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico;
• che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
• che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
• i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico;
• che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
• che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Alcuni docenti hanno la facoltà di partecipare
È invece facoltativa la possibilità di presentare domanda per le seguenti categorie:
• i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
• i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado;
• i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno;
• i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
• i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado;
• i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
• i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.
Il personale della scuola appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario esterno può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso dei prescritti requisiti.
Divieto per i docenti di sostegno in servizio nelle classi terminali
Hanno invece il divieto assoluto di presentare domanda i docenti di sostegno che in questo anno scolastico hanno prestato servizio nelle classi quinte o terminali del ciclo di studi. Ciò in quanto la commissione d’esame potrebbe richiedere la presenza dell’insegnante nelle diverse fasi di espletamento della procedura.
Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato.
Potenziale sanzione disciplinare per gli inadempienti
Pur sussistendo il dovere di informazione da parte del personale docente, è buona norma che il Dirigente Scolastico pubblicizzi il materiale informativo inerente alla domanda come commissario esterno per l’esame di Stato. In caso di regolare comunicazione trasmessa utilizzando il registro elettronico o il sito della scuola (in base alle tipiche modalità di trasmissione delle informazioni in uso nei singoli istituti), il docente inadempiente potrebbe andare incontro ad una eventuale sanzione disciplinare.
In particolare, prendendo ad esame la casistica in questione, il primo grado di sanzione disciplinare applicabile è quello dell’avvertimento scritto. Previsto dall’art. 492 c. 3 del D. lgs. n. 297/1994, esso consiste nel richiamo all’osservanza dei propri doveri.
La partecipazione all’esame di Stato è una delle attività obbligatorie della funzione docente. Ciò si evince dall’art. 29 c. 3 del CCNL 2007:
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
[…]
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Gli esami rappresentano una delle attività obbligatorie per i docenti, a cui non ci si può sottrarre (se non per legittimo impedimento), essendo funzionale all’insegnamento.
Ed è proprio per tale ragione che chi è tenuto a partecipare all’assegnazione dell’incarico e non adempie rischia delle conseguenze.
Il Dirigente scolastico, tenuto al controllo del regolare assolvimento dell’obbligo di presentazione della domanda, potrebbe pertanto comminare una sanzione disciplinare, presumibilmente l’avvertimento scritto di cui sopra, a causa di tale omissione. Ciò a patto di aver comunicato in modo regolare i termini e le procedure a cui si sarebbe dovuto attenere il docente in questione.
La sanzione, ricordiamo, non scatta in automatico. E’ il Dirigente scolastico a valutare se si renda necessario procedere, caso per caso.
Alla luce di ciò, è bene che gli insegnanti tenuti alla presentazione della domanda ottemperino a quanto richiesto dall’ordinanza ministeriale in modo da evitare situazioni spiacevoli.
Domanda d’ufficio per chi non presenta domanda entro il 9 aprile
Naturalmente, l’ipotesi di un avvertimento scritto è assolutamente da scongiurare e, nel caso in cui venisse appurata la buona fede del docente, è difficile, seppur non impossibile, che si verifichino casi di tale portata.
Il vero problema per i docenti inadempienti è che, una volta appurata la mancata compilazione, la segreteria dell’istituto provvederà alla compilazione d’ufficio, senza preferenze. Pertanto, il rischio per i docenti che non compilano è doppio: da un lato, aumentano le probabilità di essere destinati ad una sede non agevole, e dall’altra possono incorrere in un avvertimento assolutamente evitabile.
Un chiarimento sulle preferenze
Sulla piattaforma Polis, nella presentazione della domanda viene richiesto di esprimere delle preferenze sulle sedi. Il sistema cercherà di soddisfare quanto indicato dai docenti, ma è bene ricordare che l’assegnazione avviene in funzione delle esigenze territoriali. Pertanto, non è scontato che si venga assegnati esattamente alle scuole, ai comuni o ai distretti indicati.
L’incarico non è rifiutabile
Una volta conferito, l’incarico non può essere rifiutato, anche se la sede assegnata non rientrava tra le proprie preferenze. Ovviamente, come già spiegato poc’anzi, non si prenderà parte alla procedura in caso di legittimo impedimento.
Il compenso
Per quanto riguarda l’attività di commissario esterno, è prevista una retribuzione pari a 911 euro lordi per tutta la procedura. Essa inizierà con l’assemblea plenaria, prevista il 16 giugno, a cui seguiranno le prove scritte (prima prova di italiano fissata il 18 giugno) e gli orali. In conclusione, ci saranno gli scrutini.
È inoltre previsto un rimborso chilometrico che viene misurato sulla base della distanza tra la scuola di designazione e la propria residenza o la scuola di servizio (verrà preso come riferimento il luogo più vicino alla sede di esame). Il rimborso va da un minimo di 171 euro netti a un massimo di 2.270 euro.
I compensi sono fermi da anni, e anche in tal senso non sono mancate richieste di revisione delle retribuzioni per un’attività di grande e complessa responsabilità, che impegna profondamente le energie dell’intera comunità scolastica.