Esami di Stato studenti con cittadinanza non italiana: licenza media e ammissione alla maturità. Indicazioni nella nota dell’USR Piemonte

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L’USR Piemonte ricorda le indicazioni fornite dalla nota ministeriale n. 465/2012, riguardante casi di studenti provenienti da altri Paesi che chiedono l’iscrizione a classi, anche intermedie, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

L’ultima parte della nota si sofferma sul conseguimento del diploma di licenza media e ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

La nota rileva la prassi di far sostenere a tali alunni, presso i Centri provinciali di Istruzione per gli adulti (CPIA), l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ritenendo ciò condizione necessaria per la regolarizzazione del percorso di studi e per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. In altri casi, è stata rilevata l’indicazione di rimettere al CPIA la frequenza.

Le prassi descritte si basano su un’interpretazione decontestualizzata dell’art. 1, comma 12, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, ai sensi del quale “al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”.

Si tratta – specifica l’USR Piemonte – di norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Essi, per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Pertanto, anche gli studenti con cittadinanza non italiana che, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 394/1999, siano iscritti e frequentino con profitto il percorso della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno sostenere l’esame al termine del primo ciclo.

Il D.Lgs. 62/2017 (art. 1, comma 8) intende riferire il diritto all’istruzione, riconosciuto ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (art. 45, comma 1, D.P.R. 394/1999), anche ai momenti valutativi del loro percorso scolastico.

Quindi tale norma stabilisce che allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico italiano, si applichino le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con cittadinanza italiana.

Infine, la nota evidenzia che le norme vigenti non possono essere invocate per sostenere che gli studenti stranieri in obbligo formativo non in possesso del diploma di licenza media debbano superare l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo per poter essere ammessi a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto tali norme si riferiscono a diverse fattispecie.

Per questi studenti, si deve ritenere, infatti, che la valutazione e validazione della classe di inserimento, all’atto dell’iscrizione, soddisfi i requisiti necessari ad accertare e a certificare attraverso un atto formale le competenze possedute, anche in riferimento alle competenze attese al termine del primo ciclo di istruzione, ai sensi del D.M. n. 14 del 30 gennaio 2024.

Nota USR Piemonte

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