Esami di Stato secondo ciclo scuole italiane all’estero: colloquio a distanza se richiesto. Decreto

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Il MAECI ha inviato il decreto 2862 per gli Esami di Stato. I punti del decreto: Composizione delle commissioni per gli esami conclusivi del secondo ciclo
d’istruzione, calendari boreale e australe, casi particolari inerenti alla composizione delle commissioni per gli esami conclusivi del secondo ciclo d’istruzione, svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione – candidati interni, candidati esterni ed esami di idoneità ed integrativi.

Commissioni

I commissari interni sono nominati dal consiglio di classe in una riunione che si svolge anche in modalità telematica. Della nomina è data comunicazione al MAECI e all’ufficio consolare di riferimento.

Il consiglio di classe, nella nomina dei commissari interni, applica i seguenti criteri:
a) i commissari sono individuati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento. Possono essere designati docenti del contingente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 oppure docenti a contratto locale, anche a tempo determinato, di cui all’articolo 31 del medesimo decreto legislativo. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina
selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento;

b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. Ove possibile, è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura italiana nonché del commissario per le discipline di indirizzo individuate dagli allegati C1, C2 e C3 dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 53. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali sono abilitati o per le quali possiedono, secondo la normativa vigente, un titolo di studio idoneo Per i docenti di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 64/2017 il titolo di studio può essere conseguito nel Paese dove si svolge l’esame;

c) il docente che insegna in più classi terminali può essere nominato per un numero di classi anche superiore a due, in circostanze eccezionali debitamente motivate.

Il presidente è nominato dalla Direzione Generale per la promozione del sistema Paese, secondo i seguenti criteri:

a) nelle scuole statali, il dirigente scolastico della scuola o, in alternativa, un docente del contingente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non è in servizio nella classe d’esame;
b) nelle scuole paritarie, un dirigente scolastico o un docente del contingente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in servizio nel medesimo Paese dove si svolge l’esame o in Paesi limitrofi. Sono in ogni caso esclusi i docenti della classe. In casi eccezionali, può essere designato come presidente della commissione il coordinatore didattico o un altro docente non ministeriale in servizio presso l’istituzione scolastica, ma non nella classe d’esame.

Il colloquio si svolge in presenza, nel rispetto delle misure di distanziamento necessarie a prevenire la diffusione del contagio.
Quando non è possibile per uno o più studenti lo svolgimento del colloquio in presenza, il presidente della commissione, acquisita la motivata richiesta dell’interessato di sostenere l’esame in via telematica, dispone che questo si svolga in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona

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