Esami di Stato secondaria primo grado, come saranno per gli studenti con DSA e con altri BES

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Esami di Stato scuola secondaria di primo grado: cosa prevede il decreto scuola per gli studenti con DSA e altri bisogni educativi speciali.

Decreto scuola

Il decreto legge dell’8 aprile 2020, che reca misure sulla conclusione dell’a.s. 2019/20 e l’avvio del 2020/21, ipotizza due scenari per gli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado:

  • se si rientra a scuola entro il 18 maggio: 

– si prevede l’eliminazione di una o più prove e la rimodulazione dell’attribuzione del voto finale;

  • se non si rientra a scuola entro il 18 maggio: 

– la sostituzione dell’esame di Stato con la valutazione finale, da parte del consiglio di classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato;
– la rimodulazione delle modalità e dei criteri per l’attribuzione del voto finale.

Quanto detto sopra dovrà essere disciplinato tramite apposite ordinanze del Ministro dell’Istruzione.

Studenti con DSA e altri BES

L’articolo 1, comma 5, del suddetto decreto così:

I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalita’ per l’adattamento agli studenti con disabilita’ e disturbi specifici di apprendimento, nonche’ con altri bisogni educativi speciali.

L’ordinanza/e del Ministro, dunque, dovrà prevedere apposite misure per adattare i provvedimenti riguardanti gli esami agli studenti con DSA e con altri BES, fermo restando che i predetti studenti sono ammessi agli esami, come tutti gli altri, in deroga ai requisiti previsti dal D.lgs. 62/2017.

I suddetti adattamenti, chiaramente, devono tenere in considerazione quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017.

Prove d’esame studenti con DSA: ipotesi di svolgimento dell’esame

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal decreto 62/2017, per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento certificati, la Commissione può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:

✓ tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
✓ uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame;
✓ dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).

Nella valutazione delle prove scritte, inoltre, la sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla Commissione in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del piano didattico personalizzato.

Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché esonerati dall’insegnamento della medesima), gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.

In base a quanto detto sopra, in caso di rientro a scuola entro il 18 maggio e svolgimento dell’esame (ipotesi che sembra ormai impossibile), con l’eliminazione di una o più prove, si dovrebbe applicare quanto detto sopra.

Valutazione del consiglio di classe

Nel caso di mancato rientro a scuola entro il 18 maggio e sostituzione dell’esame con la valutazione del consiglio di classe e presentazione di un elaborato, si dovrebbe prevedere quanto segue:

  • valutazione in relazione al PDP;
  • elaborato, se necessario, differenziato in base al PDP (differenziato ad esempio nel caso si chiede nell’elaborato una produzione in lingua straniera e lo studente nei sia dispensato o esonerato).

Alunni con BES non certificati

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative ma possono essere utilizzati strumenti compensativi a condizione che:

  • sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo;
  • siano funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Quanto detto è stato indicato dal Ministero con la nota del 4 aprile 2019 e varrebbe nel caso in cui si svolgessero gli esami.

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