Esami di Stato secondaria II grado, domande candidati esterni entro il 6 dicembre. Le eccezioni e le FAQ [GUIDA]

Domande candidati esterni a.s. 2021/2022 esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, la procedura è on line, scadenza 6 dicembre 2022.
È possibile presentare domanda in qualità di candidato esterno per l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in una pagina
dedicata nella homepage del sito del MIUR attraverso la funzione “Accedi”, si accede in modalità esclusivamente online, con lo SPID, CIE o eIDAS. IL LINK
Ogni candidato può inviare una sola domanda all’Ufficio Scolastico Regionale o all’ambito territoriale di competenza.
Una volta entrati nel servizio sarà possibile procedere alla registrazione dei propri dati anagrafici e se necessario a modificare i dati già esistenti per chi era già registrato, è necessario visionare ed accettare l’informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali che il sistema propone.
Requisiti di partecipazione
L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.
Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima in possesso dei requisiti previsti alle lettere a e b, che intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2022.
Esame preliminare
I candidati esterni che non siano in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno o che non hanno frequentato il predetto anno, dovranno sostenere un esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno o degli anni per i quali abbiano conseguito promozione o idoneità alla classe successiva.
Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione candidati esterni.
Presentazione delle domande dal 16 novembre 2021 al 6 dicembre 2021.
- Il 6 dicembre è il termine ordinario di presentazione della domanda
- Il 21 marzo 2022 è il termine di presentazione delle domande per gli studenti con cessazione della frequenza dopo il 31 gennaio 2022 e prima del 15 marzo 2022.
Eventuali domande tardive possono essere prese in considerazione limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il
ritardo, entro il termine del 31 gennaio 2022.
Documenti da allegare
- dichiarazione sostitutiva per requisiti di ammissione
- documento di identità (carta di identità, passaporto, patente di guida)
- titolo di studio
- dichiarazione per scelta scuola in comune diverso da quello di residenza
- la dichiarazione per domanda tardiva
- ricevuta di pagamento di tassa erariale
“Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata. Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale”.
I candidati esterni trasmettono le istanze di partecipazione all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine
preferenziale al massimo tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l’esame.
Il servizio suggerirà il codice delle scuole che si trovano nel comune e/o provincia/regione di appartenenza con l’indicazione dell’indirizzo di studio scelto dall’utente.
In un secondo momento per comprovati motivi, sarà possibile scegliere una scuola di un diverso comune o di una diversa regione.
La richiesta deve essere convalidata dall’Ufficio Scolastico Regionale o dall’ambito territoriale di competenza. Ciascuna domanda sarà visibile dall’USR il quale ha a disposizione le funzioni: visualizza domanda, restituisci domanda, rifiuta domanda e assegna domanda.
Allo stesso tempo il candidato esterno ha la possibilità di visualizzare lo stato della propria domanda.
La scuola sede d’esame visualizzerà sul portale Sidi all’interno dell’area Alunni, i nominativi dei candidati esterni assegnati dall’USR così da poterli gestire nelle varie fasi degli Esami di Stato, dall’ammissione agli esami fino all’esito finale.
Ammissione all’esame di Stato
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario scelto, davanti a una commissione
appositamente nominata.
Punteggio minimo di ammissione
Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto, il superamento dell’esame preliminare vale come idoneità all’ultima classe anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato.
I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità.
Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: nell’ambito dei corsi quadriennali, nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali sono attuati i progetti EsaBac ed EsaBac techno, nelle Province autonome di Trento e Bolzano per i percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali, non è consentito ripetere esami di Stato della stessa tipologia, indirizzo, articolazione, opzione già sostenuti con esito positivo.”