Esami di Stato secondaria 2024, chi può partecipare tra i docenti supplenti e quale contratto avranno
L’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione prenderà il via il 19 giugno 2024 con lo svolgimento della prima prova scritta. Chi può partecipare tra i supplenti.
Normativa di riferimento
L’esame di Stato 2023/24 si svolgerà secondo la normativa ordinaria, ossia secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 62/2017, fatta eccezione per uno dei requisiti di ammissione, ossia lo svolgimento delle previste ore dedicate ai PCTO, requisito derogato anche per il corrente anno scolastico, in virtù di quanto disposto dal DL n. 215/2023 (cosiddetto decreto Milleproroghe), convertito in legge n. 18/2024.
Prove ed esiti finali
L’esame si articolerà in tre prove:
- prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
- seconda prova scritta nazionale su una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi
- colloquio
È prevista una ulteriore prova scritta in alcuni indirizzi di studio.
Il risultato finale, espresso in centesimi, è dato dalla somma dei punti del credito scolastico (max 40 punti) e dei punti ottenuti nelle tre prove (max 20 punti per ciascuna prova). Il punteggio massimo conseguibile è dunque 100/100 (con possibilità della lode), mentre il punteggio minimo per superare l’esame è 60/100.
Commissioni
Le commissioni sono formate da un presidente esterno, tre commissari interni e tre esterni. Il Ministero, con la nota n. 12423 del 26/03/2024 e con l’OM n. 55/2024, ha fornito le disposizioni e le indicazioni utili ai fini della formazione delle commissioni (designazione commissari interni sino al 5 aprile – domanda commissari esterni e presidenti sino al 12 aprile), di cui possono far parte anche i docenti con contratto a tempo determinato, in qualità di componenti sia interni che esterni. Ecco come e in quali casi.
Componenti interni
Supplenti con contratto al 30/06 e al 31/08
I docenti precari con contratto al 30 giugno e al 31 agosto possono essere designati commissari interni, entro il 5 aprile 2024.
Così leggiamo nella summenzionata nota: … ai sensi dell’art. 10 del d.m. n. 183 del 2019, i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni.
Precisiamo che al personale con contratto al 30 giugno, lo stesso viene prorogato fino al giorno conclusivo della sessione di esami (nota Ministero 11 luglio 2007).
Supplenti temporanei con rientro del titolare dopo il 30 aprile
Anche il supplente temporaneo, ossia il docente titolare di una supplenza breve, potrebbe partecipare agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, qualora il titolare sia stato assente per almeno 90 giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile, come si legge nella nota del 26 marzo:
Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2024, la nomina di commissario interno sarà affidata al
supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.
Tale disposizione, ricordiamolo, discende dall’art. 37 del CCNL 2007 (ancora previsto in quanto non abrogato dai successivi CCNL), che prevede quanto sopra, al fine di garantire agli studenti la continuità didattica.
Ai docenti che si trovano in tale situazione spetta la proroga del contratto sino alle operazioni di scrutinio. Quanto alla partecipazione agli esami, a tale personale (sempre secondo la nota succitata del 2007) spetta un nuovo contratto per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente (per cui, se il precedente contratto era di nove ore, il nuovo non potrà essere che di nove ore), con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e come termine ultimo il giorno conclusivo della sessione d’esame. Gli oneri sono a carico della scuola sede d’esami.
Supplenti temporanei sino al termine delle lezioni
Ai supplenti temporanei, che non rientrino nell’art. 37 ma si trovino comunque in servizio sino al termine delle lezioni, per le operazioni di scrutinio e di valutazione finale, è attribuito un apposito contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale. Quanto alla partecipazione agli esami, come per i docenti rientranti nell’art. 37 succitato, a tale personale (sempre secondo la nota succitata del 2007) spetta un nuovo contratto per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e come termine ultimo il giorno conclusivo della sessione d’esame. Gli oneri sono a carico della scuola sede d’esami.
Componenti esterni
Chi deve
I docenti a tempo determinato con contratto sino al 30 giugno o al 31 agosto 2024, in servizio in scuole secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, sono obbligati a presentare domanda per partecipare agli esami in qualità di commissari esterni. Nello specifico, sono tenuti a presentare domanda i predetti docenti che insegnano:
- nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
- discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Chi può
Hanno, infine, facoltà di presentare domanda in qualità di commissario esterno i docenti che:
- negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con contratto a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in scuole secondarie di secondo grado;
- siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla l. n. 124/1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
La posizione di tali docenti, come chiarito dal Ministero nella summenzionata nota del 2007, è da considerarsi uguale a quella del personale estraneo all’Amministrazione, per cui agli stessi spettano esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato. Questo perché i docenti in esame non rientrano in nessuna delle fattispecie indicate dal Ministero nella predetta nota.
Referente plico telematico
I soli docenti con contratto al 31/08 possono essere designati come referente del plico telematico, posto che non abbiano presentato istanza di nomina in qualità commissario esterno in altra scuola e che siano in possesso di competenze informatiche di base. Così ha indicato il MIM, lo scorso anno scolastico, nella nota del 2 maggio 2023:
In particolare, i referenti sono individuati dal Dirigente scolastico della Istituzione scolastica statale (dal Coordinatore nella scuola paritaria) tra il personale docente e/o il personale non docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata annuale, che non abbia presentato istanza di nomina in qualità di Presidente o commissario esterno in altra scuola e che sia in possesso di competenze informatiche di base).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
NOTA FORMAZIONE COMMISSIONI E ALLEGATI
Commissari interni Esame di Stato: circolare per la designazione (entro il 5 aprile)