Esami di Stato: scuole in cui i docenti non potranno essere nominati nel 2025. GUIDA per compilare la domanda

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Esami di Stato secondaria II grado 2025: la domanda dei Presidenti e commissari va inviata entro il 9 aprile. Particolare attenzione va dedicata alla scelta delle scuole non solo per la questione economica che ne può derivare, ma anche per non incappare in situazioni di preclusione alla nomina.

Ai sensi dell’art. 13 del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:

  • nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate
  • nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall’art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 20199 (2. Solo per le province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d’ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno  rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti delle commissioni nell’ ambito del distretto di servizio degli stessi.
  • nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno;
  • nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).

Compilazione della domanda

La nota n. 11492 del 24 marzo 2025 raccomanda “[…] un’attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione del modello ES-1 e della relativa guida on line, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, all’indicazione, nei casi previsti, del codice della disciplina nonché all’indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi due anni, anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso.”

1. L’istituto statale di servizio attuale è preimpostato con quello prelevato dal fascicolo personale dell’aspirante sul sistema informativo ma è modificabile. Il dato
è obbligatorio solo per gli aspiranti di ruolo.

2. L’istituto statale di completamento del servizio attuale va eventualmente aggiunto dall’aspirante.

3. Gli aspiranti in servizio sono obbligati a indicare almeno un istituto di servizio degli anni scolastici precedenti quello in corso oppure, se neo-immessi o trasferiti da
altra regione, a spuntare la casella “Non in servizio su istituti secondari di II grado nei due anni scolastici precedenti quello in corso”.

Nota bene
Nei campi riservati al servizio prestato nei due anni scolastici precedenti l’aspirante deve specificare esattamente tutti i codici delle scuole secondarie di secondo grado statali in cui ha prestato il servizio. Non si possono indicare codici di istituti statali del primo grado, di istituti d’istruzione superiore (IS) o codici dei CPIA

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