Riforma esami di Stato II grado: voto finale, lode e integrazione punteggio

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valutazione

La valutazione finale dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione resta in centesimi, sebbene cambi la distribuzione dei punteggi tra prove e credito scolastico, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017.

Voto finale

Il voto finale deriva dalla somma di:

  1. credito scolastico (max 40 punti);
  2. punteggio prima prova scritta (max 20 punti);
  3. punteggio seconda prova scritta (max 20 punti);
  4. punteggio colloquio (max 20 punti).

Il punto massimo conseguibile, dunque, è di 100/100

Il punteggio minimo per superare l’esame è pari a 60/100.

In caso di svolgimento di una terza prova scritta, per specifici indirizzi di studio, la ripartizione del punteggio tra le tre prove scritte avverrà secondo quanto definito dal Miur con apposito decreto.

Integrazione punteggio

La commissione d’esame può procedere ad integrare il punteggio ottenuto dal candidato (prove + credito) sino ad un massimo di cinque punti, qualora sussistano le seguenti condizioni:

  • il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti;
  • il candidato abbia ottenuto un risultato complessivo nelle prove d’esame di almeno cinquanta punti.

Attribuzione lode

La commissione può attribuire la lode a quei candidati che:

  • conseguano il punteggio massimo di cento punti senza fruire della suddetta integrazione del punteggio;
  • abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
  • abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.

L’attribuzione della lode è deliberata all’unanimità.

Pubblicazione esito prove scritte

L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, all’albo dell’istituto sede della commissione d’esame, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio.

Pubblicazione risultati

L’esito dell’esame è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati, all’Albo dell’istituto con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode.

Nel caso di mancato superamento dell’esame, la pubblicazione deve avvenire con la sola  indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

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