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Esami di Stato II grado 2025: ruolo dell’insegnante di sostegno, impegno e compenso [GUIDA]

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Pubblicate le linee guida per garantire la continuità didattica degli studenti con disabilità. La norma prevede che siano i genitori ad avviare il procedimento, richiedendo al Dirigente scolastico di confermare il docente.

Il 16 giugno si riuniranno le commissioni in seduta plenaria per avviare i lavori dell’esame di Stato per l’anno scolastico 2024/25. Nella procedura, che è indubbiamente una delle più importanti all’interno del panorama scolastico, che ruolo assumono i docenti di sostegno assegnati alle classi quinte? E quelli che invece fanno parte dell’organico della scuola ma che sono assegnati a classi che non concludono il ciclo di studi?

Cosa prevede la Circolare Ministeriale n. 11942 del 24 marzo 2025

Alcuni docenti di sostegno, non potendo essere nominati commissari interni, hanno generalmente diritto a presentare domanda entro i termini previsti come membro esterno. Dal dettato della C.M. n. 11942 del 24 marzo, infatti, si evince che i docenti di sostegno hanno avuto la facoltà (dunque, non l’obbligo) di presentare istanza di nomina, tanto come Presidente, quanto come commissario. Ciò a patto di possedere specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di II grado, unitamente agli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Divieto di istanza per i docenti di sostegno che hanno seguito candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato

Secondo quanto riportato dalla circolare, non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato.

Compiti del docente di sostegno classi quinte: verifica finale del PEI

Chiarito ciò, i docenti che hanno seguito candidati che svolgeranno l’esame di Stato, entro la fine dell’anno scolastico dovranno contribuire alla stesura del PEI finale, che riepiloga il profilo dello studente, gli obiettivi didattici, le modalità di verifica e di valutazione e anche le prospettive successive alla conclusione dell’iter di studi.

Ciò significa che dovranno essere fornite le informazioni relative al livello di autonomia raggiunto dallo studente (autodeterminazione) e dovranno essere fissate le eventuali misure compensative e dispensative da applicare durante lo svolgimento degli esami di Stato.

Bisogna decidere se e quali personalizzazioni riconoscere allo studente: si va dall’utilizzo di mappe concettuali all’uso di strumenti tecnologici quali computer, software o altre applicazioni fino al riconoscimento dei tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, in particolare quelle scritte.

Dovranno inoltre essere analizzati gli obiettivi, i dettagli sul percorso svolto e sarà necessario tenere conto di eventuali integrazioni fornite da parte degli specialisti.

Ovviamente, il PEI finale è redatto dal GLO, e non solamente dal docente di sostegno, il quale assume, però, un ruolo chiave all’interno dell’organismo.

Relazione per la commissione dell’esame di Stato

Oltre al PEI, a livello preliminare è prevista la redazione di una relazione integrativa al documento del 15 maggio predisposto dal Consiglio di Classe.

Questa, a cura proprio dell’insegnante di sostegno, è realizzata nell’ottica di fornire un profilo completo dello studente alla commissione, in particolar modo al Presidente e ai commissari esterni.

Essa è generalmente così articolata:

  • Presentazione sintetica del candidato con disabilità – Situazione anagrafica e familiare, descrizione dello studente, sintesi delle conoscenze e delle competenze raggiunte nelle varie aree;
  • Rapporti con la classe e aspetti cognitivo-emozionali – Percorso didattico e descrizione del percorso scolastico, curriculum scolastico;
  • Modalità di assistenza educativa e didattica adottate nel corso dell’anno scolastico durante lo svolgimento delle attività didattiche e delle verifiche;
  • Partecipazione dell’alunno alla vita scolastica (uscite, viaggi di istruzione, attività extracurricolari ecc.), in cui rientrano le attività nell’ambito dell’INVALSI, del PCTO e dell’orientamento;
  • Richieste per le prove dell’esame di Stato – Tipologia di prove suggerite (ministeriali, equipollenti o differenziate); eventuale richiesta della presenza all’esame del docente di sostegno e delle figure di supporto.

Alla relazione si allegano le simulazioni della prima e della seconda prova svolte durante l’anno scolastico somministrate all’alunno e le relative griglie di valutazione.

Precisazioni sulle prove dell’esame di Stato: identiche, equipollenti e differenziate

Esauriti gli adempimenti preliminari, prima di entrare nel cuore della procedura, è importante porre particolare attenzione alle tipologie di prove che i candidati con disabilità si troveranno a svolgere, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Classe, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (art. 24 c. 1 OM n. 67/2025).

Esistono infatti tre tipologie di prove, già accennate nel paragrafo precedente:

  • Prove identiche. In queste ipotesi, il candidato svolgerà le prove ministeriali, quindi senza alcuna modifica rispetto a quanto svolto dagli altri studenti. Potrà naturalmente utilizzare, ove previsto, eventuali misure dispensative e compensative.
  • Prove equipollenti. In tal caso, la commissione d’esame predisporrà delle prove differenti rispetto a quelle trasmesse a livello ministeriale, ma esse avranno valore equipollente e determineranno il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti (art. 24 c. 3).
  • Prove differenziate. Il candidato può effettuare le prove insieme alla classe, ma svolgerà dei test differenti rispetto a quelli ministeriali e non equipollenti. In tali situazioni, l’art. 24 c. 9 dell’ordinanza ministeriale in questione prevede quanto segue: Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento

Tempi aggiuntivi

Art. 24 c. 7 OM n. 67/2025 – La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami

. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Riunione plenaria e prove d’esame

In seduta plenaria, il Presidente della commissione e i componenti delle due sottocommissioni (le due classi abbinate) si riuniscono. Il docente di sostegno, come già spiegato in premessa, non fa parte della commissione dell’esame di Stato. Questo, però, non impedisce a quest’ultimo di poter prendere parte ai lavori, se autorizzato. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 24 c. 4 dell’ordinanza, per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.

Questo significa che, in caso di prove equipollenti o differenziate, l’insegnante di sostegno può essere chiamato a fornire il proprio contributo nella predisposizione delle stesse. Non solo, può essere chiamato a partecipare sia durante lo svolgimento (quindi durante gli scritti e gli orali), sia in fase di correzione.

Il docente e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe (art. 24 c. 4).

Questo passaggio è fondamentale per comprendere le dinamiche dell’esame e sciogliere i numerosi dubbi che aleggiano sulla presenza o meno da parte degli insegnanti di sostegno durante gli esami. Essi sono tenuti a presentarsi nei locali in cui si svolge la riunione plenaria.

Potranno essere interpellati dal Presidente e dalla commissione, e partecipare alle fasi poc’anzi illustrate. Va ribadito ulteriormente, a scanso di qualsiasi equivoco, che l’insegnante di sostegno non fa parte in alcun modo della commissione, ma è quest’ultima che se ne avvale ove la situazione lo dovesse suggerire.

Il compenso del docente di sostegno

Non essendo membro di diritto della commissione, il docente di sostegno non riceve il compenso previsto per i commissari,  ottiene solo un pagamento forfettario di 171 euro esentasse. Ciò è previsto dall’art. 4 del DI del 25 maggio 2007, in cui si prevede che “al personale esperto utilizzato ai sensi dell’art 17, comma 1, della ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 è corrisposto il compenso di € 171 assimilato al compenso, previsto per il commissario interno, della Tabella 1 – Quadro B”. Tra le figure in questione rientra proprio il docente di sostegno. La misura è fissa ed è indipendente dal numero di giorni di effettivo impegno o dal numero di alunni seguiti.

Il colloquio

Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all’art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.Ciò è confermato dalla già più volte menzionata OM n. 67/2025. In caso di nomina da parte del Presidente, il docente di sostegno delle classi quinte è quindi tenuto a presentarsi in occasione del colloquio svolto dal candidato con disabilità.

La situazione dei docenti con contratto fino al termine delle lezioni

Una delle situazioni comuni a tanti istituti è quella in cui il docente di sostegno assegnato alle classi quinte abbia un contratto fino al termine delle lezioni.

Come ripetuto più volte, infatti, è il Presidente a nominare l’eventuale figura di supporto, su proposta del Consiglio di Classe (generalmente contenuta nel documento del 15 maggio) e acquisito il parere della commissione. Pertanto, appare impraticabile la proroga contrattuale, ma per le singole giornate di impegno (riunione plenaria ed eventuali prove scritte, orali e valutazione) può essere stipulato un contratto (c.d. per i giorni necessari).

I docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche

Con questa espressione si intendono i docenti che hanno un contratto in essere fino al 30 giugno. Analogamente a quanto previsto per coloro che sono titolari di un contratto fino al termine delle lezioni, per gli insegnanti di sostegno chiamati a prendere parte ai lavori si possono stipulare contratti validi per le singole giornate nei casi in cui il colloquio o la valutazione dovessero sforare tale data.

I docenti non impegnati in classi quinte

Gli altri docenti di sostegno in organico nella scuola, siano essi di ruolo o con contratto in scadenza il 31 agosto o il 30 giugno e che non hanno prodotto istanza per la partecipazione come commissario esterno, sono tenuti a restare in servizio durante lo svolgimento delle prove scritte.

Se invece questi hanno presentato domanda per ricoprire l’incarico di commissario esterno, allora avremo le seguenti possibilità:

  • Docenti di ruolo o con contratto al 31 agosto: nessuna modifica, rientrando all’interno del perimetro contrattuale;
  • Docenti con contratto al 30 giugno: proroga contrattuale disposta dalla scuola in cui ha prestato servizio nell’anno scolastico 2024/25 fino al giorno conclusivo degli esami;
  • Docenti con contratto al termine delle lezioni: avrà un contratto per un numero di ore pari al precedente, con decorrenza dal giorno della riunione preliminare fino al giorno conclusivo della sessione d’esame.

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