Esami di Stato di I grado: docenti religione in commissione, ma disciplina non è oggetto del colloquio
La questione della partecipazione agli esami di stato I di grado dei docenti di religione cattolica è stata chiarita dal sottosegretario al Miur Salvatore Giuliano, rispondendo ad una precisa interrogazione parlamentare.
Evidenziamo che per la nostra redazione la partecipazione non è stata in discussione già dallo scorso anno scolastico.
IRC in commissione
Il D.lgs. 62/2017, che ha novellato l’esame di Stato di primo grado, prevede che anche i docenti di religione cattolica (o di attività alternativa) facciano parte della commissione d’esame.
Queste le parole di Giuliano in merito:
Dal dettato normativo si evince, peraltro, che fanno parte del consiglio di classe tutti i docenti cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, all’articolo 5 (commi 5 e 8), ove è specificamente indicata, come disciplina di insegnamento, anche la religione cattolica
La novità introdotta dal succitato decreto legislativo ha modificato quanto previsto dal Testo Unico: Per completezza, preciso che commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 185 del testo unico in materia di istruzione, che individuavano specificatamente i docenti componenti delle commissioni di esame, nonché le materie oggetto di esame, sono stati abrogati in due momenti successivi. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 ha abrogato i primi due commi, relativi alle materie di esame, mentre il decreto legislativo n. 62 del 2017 ha abrogato esplicitamente anche il successivo comma 3, riguardante la composizione della commissione.
IRC no materia d’esame
Nonostante i docenti di religione cattolica facciano parte della commissione, la disciplina non è materia d’esame, in quanto non prevista allo scritto né all’orale.
Il colloquio, infatti, è diretto a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente, secondo le vigenti indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Al predetto profilo non afferisce l’insegnamento della religione cattolica.
Così il Sottosegretario: In tal senso, si colloca la previsione dell’articolo 309 del testo unico in materia di istruzione, in base alla quale «in luogo di voti e di esami» la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica non è espressa in voti e non è oggetto di specifica prova e valutazione in sede di esame.