Esami di Stato 2025: so già che mi assenterò, devo comunque presentare domanda entro il 9 aprile?

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Alcuni docenti in servizio, alle prese con la compilazione della domanda in qualità di commissario esterno per gli Esami di Stato 2025, chiedono se devono comunque inoltrare l’istanza pur sapendo di doversi assentare nel periodo dedicato agli Esami di Stato.

Quesito n. 1

Dovrò prendere il congedo matrimoniale in concomitanza con gli esami di maturità e io dovrei essere commissario esterno. Devo fare lo stesso la domanda oppure no?

Il quesito è molto aleatorio ma la risposta è affermativa.

Tutti i docenti che hanno – da nota n. 11942 del 24 marzo 2025 – l’obbligo di presentare la domanda dovranno adempiere entro il 9 aprile.

La docente in questione non indica qual è il periodo esatto in cui richiederà il congedo matrimoniale di 15 giorni ma facciamo le due ipotesi possibili

  • congedo matrimoniale che inizia il 16 giugno (giorno dell’insediamento della commissione) o nei giorni precedenti.

in questo caso, una volta ricevuta la nomina, la docente comunicherà con le modalità indicate dalla nota il motivo per il quale non potrà essere presente il giorno dell’insediamento.

A quella data il docente avrà già presentato la domanda di congedo o la presenterà per addurre i motivi di adempimento.

La documentazione comprovante i motivi dell’impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico/coordinatore, entro tre giorni dall’insorgenza dell’impedimento stesso.

Il Dirigente scolastico della scuola in cui si è in servizio accerterà i motivi addotti per giustificare l’adempimento e invierà apposita comunicazione all’ufficio scolastico, che provvede alla sostituzione in tempo per l’insediamento o comunque nel tempo più celere possibile.

  • congedo matrimoniale inizia dopo il 16 giugno

In questo caso il docente è tenuto a presenziare all’insediamento della commissione, dovrà poi presentare apposita domanda e la sua sostituzione partirà dal primo giorno  di assenza.
Anche se il congedo dovesse concludersi prima della conclusione della specifica sessione di esame, il docente non rientrerà più in commissione.

Pertanto: obbligo di domanda perché una “previsione” di assenza non costituisce motivo per non presentarla. Non ci dilunghiamo sui motivi per cui l’assenza allo o, ooooooo…1 potrebbe non concretizzarsi.

Quesito n. 2

Se vengo nominata per la commissione degli Esami di Stato e dovrò sostenere l’esame finale del TFA sostegno IX ciclo o del percorso abilitante, come potrò assentarmi?

Ogni commissario ha a disposizione – nei giorni della sessione di esame – un giorno di permesso.

La nota n. 11492 del 24 marzo afferma “3.d.g.b Sostituzioni dei componenti delle commissioni di esame Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all’art. 15 del d.m. n. 183 del 2019 e alle disposizioni dell’ordinanza ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/2025.”

ossia

“5. Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.

6. Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.

7. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.”

Se l’assenza dovesse coincidere con i giorni delle prove scritte ricordiamo che la sorveglianza può essere svolti dai colleghi che non hanno ricevuto nomina e che sono a disposizione proprio per le eventuali sostituzioni.

Pertanto se l’assenza sarà di un giorno ci si potrà organizzare se l’assenza ricade in un giorno della prova scritta o della correzione mentre nel caso del colloquio – che presuppone la presenza contemporanea di tutta la Commissione – si può posticipare, lasciando libera la commissione in quella giornata.

Anche se il docente dovesse già conoscere già la data del giorno in cui dovrà essere assente, questo non costituisce motivo di impedimento alla presentazione della domanda.

Quando non si deve presentare domanda

Non è possibile presentare domanda solo se non ci si trova in servizio oppure si sono verificate queste altre circostanze, indicate nella nota n. 11492/2025

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari;
c) essere incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;
g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente o commissario esterno a:

– docenti designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico;
– docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
– personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, qualora quest’ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;
– personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2025;
– personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

Maturità 2025, domande presidenti e commissari esterni dal 25 marzo al 9 aprile. Chi è obbligato e chi può. NOTA e allegati

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