Esami di Stato 2025, commissari interni: il docente designato dal Consiglio di classe può rifiutare l’incarico?

Esami di Stato classi V della scuola secondaria di II grado: entro il 4 aprile, come da nota n. 11292 del 24 marzo 2025, i Consigli di classe provvederanno alla nomina dei Commissari interni. Tante scuole hanno già provveduto, altre lo faranno nei prossimi giorni.
Saranno dunque i Consigli di Classe a designare i commissari interni scegliendoli tra quelli che non sono stati già individuati dal Ministero.
Questi i criteri individuati dalla NOTA:
1. quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la disciplina oggetto della seconda prova è affidata a un commissario interno e viceversa;
2. i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti di ruolo e non di ruolo appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.
Non è possibile designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei e agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali e tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del PTOF;
3. i commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, garantendo un’equa ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna. La scelta deve essere, inoltre, coerente con i contenuti della progettazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come illustrata nel documento del 15 maggio, in modo da offrire ai commissari esterni tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato.
4. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati;
5. nel caso residuale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti interessati.
6. Per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.
Il docente può rifiutare l’incarico?
La designazione del commissario interno avviene sulla base di precisi criteri che devono essere esplicitati nel verbale, e di conseguenza anche l’eventuale rifiuto deve essere motivato.
La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.
I docenti che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 hanno invece facoltà di accettare o meno la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico designa docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto.
Il caso del docente part time
I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati commissari interni.
Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell’ effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’ attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario o presidente.
Docente che rientra dopo il 30 aprile
Incompatibilità
Criteri particolari
Oltre ai succitati criteri, il decreto ne riporta altri definiti particolari:
- Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari interni sono designati in modo che ciascuno degli stessi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di studenti. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni.
- Per la regione Lombardia, nelle classi di istituto professionale statale alle quali sono assegnati i candidati in possesso del diploma professionale di “tecnico” che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall’art. 15, co. 6, del citato decreto legislativo n. 226 del 2005 e dalla relativa Intesa del
16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i commissari interni designati dal consiglio di classe dell’istituto professionale assegnatario operano anche per tale gruppo di candidati. - È assicurata, per le classi degli studenti che sostengono l’esame del percorso EsaBac, fermo restando il limite numerico di tre commissari interni, la presenza, come commissario interno, del docente di storia, qualora tra i commissari esterni non vi sia il docente competente per tale disciplina. Parimenti, fermo restando il numero di membri previsto dalle disposizioni vigenti, nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli studenti degli istituti tecnici per il settore economico in cui è attivato il percorso EsaBac techno, è assicurata la presenza sia del commissario esterno competente per la disciplina “Lingua,
cultura e comunicazione”, sia del commissario interno per la disciplina di storia, qualora tra i commissari esterni non vi sia il docente competente per tale disciplina.
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